COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BOYS SALERNO – GARA BOYS SALERNO / MONTECORVINO ROVELLA DEL 14.12.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO BOYS SALERNO – GARA BOYS SALERNO / MONTECORVINO ROVELLA DEL 14.12.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso deve essere dichiarato inammissibile. Invero, il reclamo è stato firmato dal sig. Stanzione Gaetano, nella sua qualità di segretario della società reclamante. Tuttavia, alla data di spedizione del reclamo (20.12.2008), il nominato sottoscrittore non aveva titolo a firmare l’atto, in quanto la delega di rappresentanza a suo favore decorre dalla data, nella quale è stata consegnata al C.R. Campania la relativa raccomandata postale (7.01.2009) ed in quanto, per altro verso, egli, quale segretario, non può essere ritenuto titolare del diritto di firma di un atto societario. Deve precisarsi, sul punto, che il primo comma dell’art. 37 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., nonché l’art. 4, comma 4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, sanciscono che ogni variazione, relativa ai dirigenti ed ai collaboratori di società (e, dunque, a maggior ragione, anche la delega di rappresentanza, atto di particolare rilevanza), abbia efficacia con decorrenza dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da parte dell’organo federale destinatario (in questo caso, del C.R. Campania). La non legittimazione del sig. Stanzione Gaetano alla firma del reclamo comporta la necessitata declaratoria di inammissibilità del reclamo, con la preclusione al suo esame nel merito. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Boys Salerno; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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