COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO GIÒ PONTICELLI – GARA GIÒ PONTICELLI / FIAMMA SANGIOVANNESE DELL’1.01.2009 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO GIÒ PONTICELLI – GARA GIÒ PONTICELLI / FIAMMA SANGIOVANNESE DELL’1.01.2009 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentita, nella persona del suo presidente, la società Giò Ponticelli, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; preso atto delle controdeduzioni presentate dalla società Fiamma Sangiovannese, rileva l’infondatezza del’atto di impugnazione. Invero, la portata grave dei fatti accaduti emerge dal referto dell’arbitro e dalla successiva audizione, dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale. È risultata acclarata una proditoria aggressione, da parte del calciatore Casella Francesco, nei confronti di tre tesserati della società Fiamma Sangiovannese, i quali sono stati costretti a ricorrere alle cure ospedaliere, come dimostrato anche dai relativi referti, prodotti in atto dalla società Fiamma Sangiovannese. Del tutto giustificato, quindi, appare il timore denotato dagli altri tesserati della società Fiamma Sangiovannese. Attendibile, di conseguenza, appare l’affermazione di costoro, relativa all’improponibilità di ripresa della gara: affermazione che, peraltro, risulta essere stata condivisa dal direttore di gara, come dallo stesso chiarito, in sede di audizione presso il Giudice Sportivo Territoriale, e come dimostrato dal suo provvedimento di definitiva sospensione della gara. Pertanto, appare adeguato e giusto il provvedimento del primo Giudice, che ha sanzionato, nei confronti della società reclamante, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Invero, in tutta evidenza, è stato il comportamento del tesserato di detta società a determinare la sospensione della gara in argomento. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Giò Ponticelli.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it