COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VOLLESE – GARA VOLLESE / REAL QUARTIERI ORIENTALI DEL 21.12.2008 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO VOLLESE – GARA VOLLESE / REAL QUARTIERI ORIENTALI DEL 21.12.2008 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, con estrema chiarezza e senza ombra di dubbio si appalesa la responsabilità specifica del calciatore Buono Giuseppe, nella sua qualità di capitano, all’atto della sua espulsione da parte del direttore di gara, nel rifiutarsi di abbandonare il terreno di giuoco. Tra l’altro, il suo reiterato rifiuto faceva sì che anche il dirigente accompagnatore, sig. Monti Antonio, si rivolgeva con fare ingiurioso verso il direttore di gara. Il tutto veniva confermato, con alcune specifiche precisazioni, dal direttore di gara, in sede di audizione, davanti al Giudice Sportivo Territoriale. Pertanto, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, disposta dal Giudice Sportivo Territoriale a carico della società reclamante, appare equa ed adeguata alle responsabilità della società Vollese. D’altro canto, non può accedersi alla richiesta, presentata dalla reclamante, di ripetizione della gara, sulla base della giurisprudenza (richiamata dalla società Vollese) della C.A.F., in relazione al periodo nel quale il predetto organo configurava il collegio giudicante di ultima istanza nell’ambito della F.I.G.C. Il direttore di gara, invero, ha motivato la sua decisione di sospensione della gara per l’appunto con riferimento non soltanto al comportamento del calciatore Buono Giuseppe (che, si ribadisce, rivestiva, nella circostanza, la qualifica di capitano), ma anche in relazione all’atteggiamento del dirigente accompagnatore ufficiale della società reclamante. Di conseguenza, appaiono del tutto prive di incisività le precisazioni della reclamante. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Vollese.
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