COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AVERSANA SAN DIEGO – GARA AVERSANA SAN DIEGO / SANTA CECILIA UNITED DEL 18.01.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 81 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO AVERSANA SAN DIEGO – GARA AVERSANA SAN DIEGO / SANTA CECILIA UNITED DEL 18.01.2009 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto della delibera a stralcio, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 76 del 19.02.2009, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, sentita la società, che ne aveva presentato rituale richiesta e della quale era stata disposta la convocazione, per l’odierna seduta, nel testo della citata delibera a stralcio, questa C.D.T. rileva che la squalifica, fino al 31.12.2009, a carico del calciatore Frusciante Carmine, si appalesa, in una valutazione approfondita, commisurata per eccesso. Questa C.D.T., in via specifica, ritiene che la sanzione debba essere, per equità, ridotta al 30.09.2009. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre al 30.09.2009 la squalifica a carico del calciatore Frusciante Carmine; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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