COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI (Campionato Regionale Juniores) in merito alle sanzioni di 1 punto di penalizzazione in classifica e dell’ammenda di € 150,00 inflitta per la mancata partecipazione alla gara POZZUOLO DEL FRIULI / PRO FAGAGNA del 24.01.09 (in C.U. n° 48 del 29.01.2009).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 del 26/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI (Campionato Regionale Juniores) in merito alle sanzioni di 1 punto di penalizzazione in classifica e dell’ammenda di € 150,00 inflitta per la mancata partecipazione alla gara POZZUOLO DEL FRIULI / PRO FAGAGNA del 24.01.09 (in C.U. n° 48 del 29.01.2009). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 48 dd 29.01.2009 il G.S.T. infliggeva all’A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI, considerata rinunciataria alla gara “ a) la punizione sportiva della perdita della gara … con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica, ai sensi dell’art. 18 punto 2, e punto 1 lett. g) del CGS, così come previsto dall’art. 53, punto 2, delle NOIF e dall’art. 17, punto 3, del CGS stesso; - b) l’ammenda di € 150,00, ai sensi dell’art. 18, punto 1, lett. b) del CGS, così come previsto dall’art. 53, punto 7 delle NOIF e dal C.U. della Lega Nazionale Dilettanti n° 1 del 1° luglio 2008 pag. 35”. Con reclamo dd 02.02.09 l’A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI, adducendo di essersi trovata nell’impossibilità di disputare l’incontro a causa di infortuni di alcuni suoi calciatori nella giornata precedente e della indisponibilità di altri per condizioni di salute che, come asseritamente documentato nelle certificazioni mediche consegnate all’arbitro, non sarebbero stati in grado di giocare la gara sostenendone gli sforzi, chiedeva a questa CDT di “annullare i provvedimenti di: - penalizzazione di un punto in classifica, - ammenda di € 150,00- (centocinquanta), riformando la decisione impugnata e limitandola in tal modo alla sola perdita della gara con il punteggio di 0-3 (art. 17 punto 1 del CGS) o comunque in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame in quanto non configurabili come una rinuncia (“atto volontario”) alla disputa della gara”. Esaminati gli atti nella riunione del 14.02.2009 la C.D.T. - FVG osserva che il reclamo non può essere accolto per una duplice serie di ragioni. - In primo luogo per un motivo di carattere procedurale. - Come recentemente illustrato in C.U. n° 47 dd 22.01.09 (alla cui lettura si rimanda essendo state nello stesso puntualmente indicate sia le norme di riferimento – art. 55 noif con richiamo all’art. 53; art. 46/1 e 38/7 CGS – che le formalità e le regole da osservarsi per investire ritualmente gli organi della Giustizia Sportiva e consentire agli stessi di riscontrare la sussistenza, o meno, di una causa di forza maggiore che valga ad escludere la “rinuncia” alla gara) e come esattamente osservato dal G.S.T. nel provvedimento impugnato, il reclamo diretto a far constatare l’esistenza di una causa di forza maggiore che abbia impedito di partecipare alla gara deve essere preceduto dal “preannuncio di reclamo” da inoltrarsi al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce; la motivazione del reclamo e la relativa tassa devono invece essere trasmessi entro il settimo giorno successivo a quello della gara stessa ed una copia dei motivi di reclamo deve essere altresì inviata alla Società avversaria. Nella fattispecie la mancata osservanza da parte dell’A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI dell’adempimento preliminare (il “preannuncio di reclamo”) comporta come inevitabile conseguenza l’inammissibilità del reclamo stesso e la preclusione, per gli organi della Giustizia Sportiva, di esaminare nel merito le ragioni addotte dalla reclamante a sostegno dell’esistenza di una causa di forza maggiore che le avrebbe impedito di partecipare alla gara. - In secondo luogo per un motivo di metodo. - L’A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI riconoscendo la sussistenza del fatto (mancata partecipazione alla gara) ed adducendo a giustificazione dello stesso la propria buona fede, si è limitata a chiedere che non le venissero applicate la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda, accettando e prestando invece acquiescenza alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 ad essa irrogata.- Orbene, l’art. 55/1 noif testualmente e chiaramente prevede che “ le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all’art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall’art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore”. A loro volta gli artt. 53/2 e 53/7 noif prevedono espressamente l’applicazione di tutte e tre le sanzioni, così come nel caso in esame comminate dal GST, sì che l’applicazione delle stesse (perdita della gara – penalizzazione in classifica e ammenda) rappresenta una conseguenza automatica che l’ordinamento sportivo ricollega alla violazione di cui trattasi senza che sia consentito agli Organi della Giustizia Sportiva (e quindi neppure a questa CDT) di modulare la punizione applicando alternativamente ed a discrezione l’una o l’altra delle pene edittali. - In buona sostanza delle due l’una: o la squadra è rinunciataria ed allora devono essere applicate in via concorrente le tre sanzioni sopra indicate; o sussiste un caso di forza maggiore ma questo dovrà essere dimostrato dalla società che non ha partecipato alla gara la quale, per farlo valere, è tenuta anche alla rigorosa osservanza delle disposizioni e dei termini procedurali ai quali si è sopra accennato (e sui quali, come detto, si è diffusamente soffermato il provvedimento di questa CDT pubblicato in C.U. n° 47 dd 22.01.09). - Alla luce del contenuto e della ratio delle disposizioni vigenti deve dunque escludersi che la buona fede invocata dalla società reclamante possa essere ritenuta sufficiente a giustificare la mancata partecipazione alla gara, o comunque a disapplicare le contestate sanzioni dell’ammenda e del punto di penalizzazione, potendo essa tutt’al più valere a scongiurare l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. (cfr. art. 53/2 noif). - Da ultimo si segnala che nessun rilievo, per quel che qui riguarda, possono assumere le copiose produzioni di precedenti provenienti da altri Organi di Giustizia Sportiva, offerte dalla reclamante: non essendo dato conoscere le situazioni di fatto alle quali attengono tali decisioni né potendosi apprezzare i motivi della mancata applicazione di una o più delle sanzioni stabilite dall’Ordinamento, la CDT non può tenere conto di tali pronunce ai fini della decisione. P.Q.M. La C.D.T.- FVG respinge il reclamo e dispone di incamerare la relativa tassa.
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