COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 56 del 27/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO del F.C. PRIMORIE PROSECCO (Seconda Categoria) in merito alla squalifica fino al 03.04.2009 del proprio calciatore COK Aljosa (in c.u. 49 del 05.02.2009)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 56 del 27/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO del F.C. PRIMORIE PROSECCO (Seconda Categoria) in merito alla squalifica fino al 03.04.2009 del proprio calciatore COK Aljosa (in c.u. 49 del 05.02.2009) Con tempestivo reclamo, il F.C. PRIMORIE PROSECCO impugnava la squalifica del proprio calciatore irrogata dal G.S.T. con la seguente motivazione: “… nel mentre l’arbitro, di corsa, si stava accingendo a raggiungere il centro del campo, con il gioco in svolgimento colpiva intenzionalmente, da tergo, l’arbitro stesso sullo stinco della gamba sinistra con un leggero calcetto, con il chiaro intento di sgambettarlo e di farlo cadere; a seguito di tale contatto portato in essere nei suoi confronti, l’arbitro è inciampato e stava per perdere l’equilibrio, ma è riuscito a rimanere in piedi; il calciatore ottemperava immediatamente al provvedimento del direttore di gara; la sanzione è attenuata in considerazione della giovane età del calciatore stesso.”La Società allegava al reclamo le garbate dichiarazioni del calciatore medesimo e del Presidente, volte a ricondurre il fatto lesivo ad una ipotesi accidentale. Chiedeva un confronto tra il calciatore e il Direttore di Gara, attività istruttoria inammissibile perché esclusa dal regolamento.L’Arbitro, già sentito a chiarimenti dal G.S.T., ha confermato trattarsi di un “calcetto” reso da tergo dal calciatore che “si trovava alle mie spalle e, in tale posizione, ha allungato volontariamente la gamba toccandomi sullo stinco”. Tale verbalizzazione è stata intesa come tranciante dal G.S.T. che, in considerazione solo della giovane età del calciatore, ha contenuto la sanzione nel minimo previsto dall’art. 19/4 C.G.S..Invero, la C.D.T. ritiene che il contatto tra il calciatore e l’Arbitro in corsa, intenzionale a detta dall’Arbitro, non costituisca atto di violenza nei confronti del Direttore di Gara (per il quale la sanzione minima sarebbe stata quella inflitta dal G.S.T. a sensi dell’art. 19/4 lett. d) C.G.S., attenuata dalla giovine età del calciatore), ma una condotta che per fatti concludenti va considerata gravemente ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro, che se fosse caduto, sbilanciato dall’invisibile calcetto, avrebbe certamente sollevato aperte ilarità del pubblico e dei calciatori in campo.La derubricazione del fatto da violento a gravemente ingiurioso comporta concreta riduzione della sanzione.P.Q.M.La Commissione Disciplinare Territoriale FVG, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore COK Aljosa (F.C. PRIMORIE PROSECCO) a tutto il 10.03.2009. Dispone per la restituzione della tassa reclamo versata dalla società.
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