COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. PRO ROMANS (Campionato Regionale Giovanissimi) in merito alla squalifica sino al 28.03.2009 inflitta dal GST al proprio calciatore Mattia MAIERON (in C.U. n° 48 del 29.01.2009).
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 57 del 05/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO dell’A.S.D. PRO ROMANS (Campionato Regionale Giovanissimi) in merito alla squalifica sino al 28.03.2009 inflitta dal GST al proprio calciatore Mattia MAIERON (in C.U. n° 48 del 29.01.2009).
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 48 dd 29.01.2009 il G.S.T., esaminato il rapporto ed acquisito un supplemento dall’arbitro della gara disputatasi il 25.01.09 tra la l’A.S.D. PRO ROMANS ed il TAMAI squalificava il calciatore Mattia MAIERON (in forza alla società reclamante) sino al 28.03.2009 con la seguente motivazione “ ai sensi dell’art. 19 punto 4, lett. d) C.G.S. .- Per essere stato espulso al 17’ del primo tempo per condotta violenta posta in essere nei confronti della direttrice di gara; Il Maieron a gioco fermo, da una distanza di due metri, calciava il pallone volontariamente verso la direttrice di gara, colpendola al ventre e provocandole dolore, scomparso nel corso della gara; la sanzione è stata attenuata in considerazione della giovane età del calciatore”.Con reclamo dd 02.02.09 l’A.S.D. PRO ROMANS (contestando le modalità di svolgimento dei fatti ed in particolare che si fosse trattato di una condotta volontaria del proprio calciatore diretta a colpire l’arbitro) chiedeva a questa CDT “ una riduzione della squalifica ingiustamente comminata“ al proprio calciatore.Esaminati gli atti e sentito personalmente il direttore di gara a chiarimenti nella riunione del 14.02.2009, la C.D.T./FVG convocava il Presidente della società reclamante, che ne aveva fatto richiesta, per la riunione del 26.02.2009 nel corso della quale lo stesso ribadiva le considerazioni esposte in reclamo e le richieste ivi formulate.- Il reclamo va parzialmente accolto per le ragioni appresso indicate.- Pacifico il fatto addebitato a Mattia MAIERON per la fede privilegiata che deve attribuirsi al referto arbitrale ed alle attestazioni ivi contenute, nella loro sostanza confermate dal direttore di gara in sede di audizione dinanzi alla C.D.T. (non essendo credibile che la vicenda, come sostenuto dalla reclamante – del resto limitatasi a chiedere una riduzione e non l’annullamento della sanzione – possa essersi svolta in modo completamente diverso ed addirittura antitetico rispetto a quanto descritto dall’arbitro) l’episodio va pur tuttavia ridimensionato, quanto alla sua gravità, tenuto presente che l’azione posta in essere dal giovane calciatore, pur volontaria, non pare integrare un atto di violenza così intenso da giustificare il lungo periodo di squalifica a lui inflitto dal GST.- Ad escludere tale intensità concorrono, infatti, le seguenti considerazioni: da un lato che l’arbitro pur accusando dolore non ha ritenuto di sospendere nemmeno temporaneamente la gara; dall’altro che il direttore di gara non ha neppur ritenuto di chiedere soccorso ai dirigenti delle due squadre in campo.-
- A giustificare una mitigazione della sanzione inflitta al MAIERON, oltre alla giovane età già tenuta in considerazione dal GST, contribuisce inoltre il pronto pentimento del ragazzo il quale, resosi immediatamente conto di quanto compiuto, “è uscito dal campo piangendo”.
P.Q.M.
La C.D.T.- FVG , in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal GST al calciatore Mattia MAIERON sino a tutto il 03 marzo 2009.
Dispone non addebitarsi la tassa di reclamo.
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