COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 78 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TECCHIENA AVVERSO IL PROVVEDIMENDO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BELLARDINI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 DEL 19.2.2009 (Gara: GENAZZANO – REAL TECCHIENA del 15.2.2009 – Campionato di II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 78 del 05/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TECCHIENA AVVERSO IL PROVVEDIMENDO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BELLARDINI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 DEL 19.2.2009
(Gara: GENAZZANO – REAL TECCHIENA del 15.2.2009 – Campionato di II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ritenuto che il comportamento del calciatore BELLARDINI MARCO, così come rappresentato dall’arbitro nel proprio referto – offese all’arbitro dopo l’espulsione per somma di ammonizioni – è stato correttamente sanzionato dal Giudice di prime cure e perciò non suscettibile di rivisitazione, come richiesto dalla reclamante;
considerate quindi infondate le doglianze della Società REAL TECCHIENA
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società REAL TECCHIENA e, per l’effetto di confermare la squalifica per 3 gare a carico del calciatore BELLARDINI MARCO.
La tassa reclamo viene incamerata.
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