COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 78 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CORNETO TARQUINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 13.3.2009 A CARICO DEL CALCIATORE ARCORACE GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 37 DEL 19.2.2009 (Gara: VIGOR ACQUAPENDENTE – CORNETO TARQUINIA del 15.2.2009 – Allievi Provinciali Viterbo)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 78 del 05/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CORNETO TARQUINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 13.3.2009 A CARICO DEL CALCIATORE ARCORACE GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 37 DEL 19.2.2009
(Gara: VIGOR ACQUAPENDENTE – CORNETO TARQUINIA del 15.2.2009 – Allievi Provinciali Viterbo)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società reclamante pur ammettendo il comportamento del calciatore ARCORACE nei confronti di un avversario, ne minimizza la portata, adducendo la sua reazione istintiva a presunte offese dello stesso avversario e facendo risalire la causa dell’arrossamento della guancia dell’avversario colpito da uno schiaffo alle condizioni di forte rigidità climatica presenti al momento.
Dalla lettura degli atti ufficiali, fonte privilegiata di prova, si evince, per contro, che l’ARCORACE colpiva con uno schiaffo al viso un avversario causandogli il segno rosso delle cinque dita, fino al termine della gara.
Stante quanto sopra, si ritiene ampiamente congrua la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure all’ARCORACE, commisurata al gesto di violenza da lui posto in essere contro un avversario.
Tanto premesso, ritenute infondate le doglianze della Società ricorrente
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società CORNETO TARQUINIA confermando la squalifica fino al 13.3.2009 a carico del calciatore ARCORACE GIUSEPPE.
La tassa reclamo va incamerata.
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