COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 05/03/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 50 – Reclamo ASD G.S. Riva Ligure avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Riva Ligure – Camporosso del 24.1.2009 ed avverso l’ammenda di € 30 – Campionato Provinciale Giovanissimi. C.U. n. 35 del 5.2.2009 Delegazione Provinciale di Imperia.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 05/03/2009
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 50 - Reclamo ASD G.S. Riva Ligure avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara Riva Ligure - Camporosso del 24.1.2009 ed avverso l’ammenda di € 30 - Campionato Provinciale Giovanissimi.
C.U. n. 35 del 5.2.2009 Delegazione Provinciale di Imperia.
L’arbitro della gara in epigrafe, rilevata la parziale inagibilità del terreno di gioco a causa di alcune pozze d’acqua che si erano formate nei pressi delle panchine ed aver invitato lo staff del G.S. Riva Ligure a rimuovere l’ostacolo nel tempo di venti minuti, rilevato che i lavori procedevano a rilento e con mezzi non idonei, decideva di non dare inizio alla gara.
Dal che la decisione del giudice sportivo di infliggere al G.S. Riva Ligure la punizione sportiva di perdita della gara col risultato di 0-3 a’ sensi dell’art. 17/1 C.G.S. oltre all’ammenda di € 30.
Si è opposto alla decisione il G.S. Riva Ligure, con lungo e circostanziato reclamo nel quale respinge ogni responsabilità e chiede l’annullamento delle due sanzioni.
Visti gli atti ufficiali la Commissione Disciplinare osserva.
L’inagibilità del terreno di gioco può trovare origine da due cause ben distinte:
a) per atti di Dio, cioè per quei fatti che sfuggono al controllo dell’uomo; tali sono le nevicate, la pioggia, i terremoti ecc.
b) per colpa o dolo dell’uomo, per esempio il mancato allestimento del campo di gara, l’impossibilità di accedervi, il venir meno delle norme di sicurezza ecc.
Per i casi sub a), quando l’inagibilità si è manifestata nel giorno della gara o nei giorni antecedenti, le norme obbligano le società a ripristinare il terreno di gioco entro un certo periodo di tempo o a spostare la gara su altro campo idoneo. Per i casi sub b) appare del tutto evidente che le società ospitanti sono responsabili e quindi soggette alle sanzioni previste.
Nel caso di specie siamo alla presenza di alcune pozze d’acqua che hanno reso parzialmente inagibile il terreno di gioco inducendo l’arbitro, falliti i tentativi della società Riva Ligure di risolvere il problema nel tempo assegnato, a non dare inizio alla gara. Si può quindi affermare che, fino a prova di dolo, tali accumuli d’acqua sono la conseguenza delle piogge recenti, perciò la società reclamante non era, per regolamento, obbligata alla loro rimozione nel breve tempo di venti minuti concesso dall’arbitro, e non aveva neppure l’obbligo di disporre di idonea attrezzatura per intervenire alla bisogna.
Per questi motivi, in accoglimento del reclamo, la Commissione Disciplinare annulla in toto (punizione sportiva ed ammenda, in quanto sanzione accessoria alla prima) le decisioni del giudice sportivo e dispone l’invio degli atti alla Delegazione Provinciale di Imperia per la fissazione della nuova data di disputa della gara.
Accolto il reclamo, nulla per la tassa.
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