COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 05/03/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 52 – Reclamo Soc. ASD Athletic Club Genova avverso le squalifiche dei calciatori Testa Antonio per quattro gare e Zino Giovanni per tre giornate. Gara Athletic Club – Baiardo del 14.2.2009 Campionato Juniores Regionali. C.U. n. 50 del 19.2.2009

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 05/03/2009 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 52 - Reclamo Soc. ASD Athletic Club Genova avverso le squalifiche dei calciatori Testa Antonio per quattro gare e Zino Giovanni per tre giornate. Gara Athletic Club - Baiardo del 14.2.2009 Campionato Juniores Regionali. C.U. n. 50 del 19.2.2009 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo dell’ASD Athletic Club Genova volto ad ottenere la riduzione delle squalifiche in epigrafe, ritenute eccessive perché: a) – il Testa aveva pronunciato un’espressione blasfema, lasciando immediatamente il terreno di gioco senza rivolgere all’arbitro espressioni offensive; b) – lo Zino, espulso per somma di ammonizioni, aveva immediatamente abbandonato il campo senza ulteriori proteste, rivolgendo all’arbitro un’espressione irriguardosa. Il reclamo non può trovare accoglimento. Si legge sugli atti (sempre prevalenti nel giudizio sportivo sulle dichiarazioni di parte) che il calciatore Testa Antonio ha bestemmiato platealmente sotto gli occhi dell’arbitro, cui rivolgeva, dopo la formalizzazione del provvedimento d’espulsione, frasi ingiuriose, talché la squalifica per quattro giornate appare congrua e va confermata. Quanto al calciatore Zino Giovanni la squalifica appare correttamente inflitta perché determinata dalla sommatoria di una giornata di squalifica per l’espulsione causata dal doppio giallo e di due giornate per le espressioni ingiuriose rivolte al direttore di gara (minimo previsto dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 19 punto 4 lett. b.). Per questi motivi la Commissione Disciplinare, respinte le eccezioni come sopra proposte dall’ASD Athletic Club Genova, delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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