COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Piancamuno Camp. 1^ Cat. Gir. E Gara Piancamuno/Brusaporto del 08/02/2009 C.U. n.30 del CRL datato 12/02/2009

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 05/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Piancamuno Camp. 1^ Cat. Gir. E Gara Piancamuno/Brusaporto del 08/02/2009 C.U. n.30 del CRL datato 12/02/2009 La società FC PIANCAMUNO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore KOKIC ARMELIN per 5 gare lamentando l’eccessività della sanzione indetta dal GS. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento del calciatore KOKIC ARMELIN, quale riferito dall’arbitro nel suo referto è certamente censurabile. Per quel che concerne la sanzione, secondo i criteri solitamente adottati da questa commissione, la stessa può trovare una lieve attenuazione. Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore KOKIC ARMELIN a 4 gare. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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