COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.100 del 04/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.2. A.S.D. AMATORI CALCIO AGNONE – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE – PROVVEDIMENTO G.S.T – C.U. N. 77 DEL 28 GENNAIO 2009 (GARA S.AGAPITO – AMATORI CALCIO AGNONE DEL 25.01.2009 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 2^ RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale n.100 del 04/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
5.2.2. A.S.D. AMATORI CALCIO AGNONE – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE - PROVVEDIMENTO G.S.T – C.U. N. 77 DEL 28 GENNAIO 2009
(GARA S.AGAPITO – AMATORI CALCIO AGNONE DEL 25.01.2009 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE A – 2^ RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visto il referto arbitrale, osserva quanto segue.
La società ricorrente, ascoltata a seguito di specifica richiesta, contesta quanto riportato dall’arbitro nel rapporto, riconoscendo che il calciatore Patriarca Pasquale ha rivolto all’arbitro frasi oltraggiose ed irriguardose ma escludendo che ci sia stato contatto fisico tra il calciatore ed il direttore di gara sia durante che a fine gara.
Questa Commissione, premesso che il referto di gara è documento privilegiato di prova, è tenuta a valutare le risultanze dello stesso e la gravità delle azioni poste in essere dal calciatore.
Dallo stesso si rileva che la condotta tenuta dal calciatore suddetto si è concretizzata con frasi riportate in modo chiaro nel rapporto e con azioni senza alcun effetto fisico sull’arbitro.
Al caso in esame va applicato quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva nell’art. 19, comma 4, lettere a) e d), nel minimo ivi fissato che deve essere aumentato tenendo conto della reiterazione nelle azioni poste in essere dal Patriarca.
Ciò porta a ridurre la sanzione inflitta dal G.S. in modo considerevole per graduarla al comportamento tenuto dal calciatore.
P.Q.M.
delibera di ridurre la squalifica del calciatore Patriarca Pasquale a tutto il 30 aprile 2009.
Nulla per la tassa non versata.
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