COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b)Ricorso della Società U.S.D. SAN REMIGIO avverso delibera del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 26 del 29128 della Delegazione Provinciale di Torino in relazione alla gara RIVER MOSSO – SAN REMIGIO del 21122008, Campionato Giovanissimi Girone E

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale b)Ricorso della Società U.S.D. SAN REMIGIO avverso delibera del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 26 del 29128 della Delegazione Provinciale di Torino in relazione alla gara RIVER MOSSO - SAN REMIGIO del 21122008, Campionato Giovanissimi Girone E Con ricorso inviato in data 1722009 la Società U.S.D. SAN REMIGIO interpone reclamo avverso il provvedimento indicato in oggetto con il quale il Giudice Sportivo squalificava fino al 3062010 il massaggiatore sig. FARINA Claudio e ne chiede la riduzione.. Il reclamo non può essere esaminato nel merito, in quanto inviato dalla Società ricorrente ben oltre il settimo giorno dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale includente il provvedimento che si intende impugnare., termine massimo previsto dall’art. 46 comma 4 C.G.S per la presentazione dei ricorsi di secondo grado. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, dichiara INAMMISSIBILE il reclamo in oggetto e la società U.S.D. SAN REMIGIO tenuta al pagamento della relativa tassa di € 62.00 che non risulta versata.
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