COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale c)Ricorso della Polisportiva LEO CHIERI ASD avverso il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 19.2.2009 della Delegazione Provinciale di Torino-Settore Giovanile e Scolastico, con il quale veniva comminata la squalifica per quattro gare al giocatore RONCO Federico (gara LEO CHIERI / PECETTO CALCIO del 15.2.2009 – Campionato Giovanissimi girone F)
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 05/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c)Ricorso della Polisportiva LEO CHIERI ASD avverso
il provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul
Comunicato Ufficiale n. 34 del 19.2.2009 della
Delegazione Provinciale di Torino-Settore Giovanile
e Scolastico, con il quale veniva comminata la
squalifica per quattro gare al giocatore RONCO
Federico (gara LEO CHIERI / PECETTO CALCIO del
15.2.2009 - Campionato Giovanissimi girone F)
Con il ricorso in oggetto, la ASD LEO CHIERI chiede la revoca della
squalifica comminata dal Giudice Sportivo al proprio tesserato sig. Ronco
Federico, negando che il medesimo avesse profferito insulti razzisti nei
confronti di un giocatore avversario ed affermando che questi, a seguito
di ripetute bestemmie ed offese pronunciate dal giocatore avversario, si
sarebbe limitato ad esprimere una frase, dal contenuto non certo
razzista, con la quale stigmatizzava il suo biasimevole comportamento.
Questa Commissione, letto il ricorso ed esaminata la documentazione
ufficiale dell’incontro, esprime le seguenti considerazioni.
La ricostruzione dell’episodio che ha determinato la squalifica per il
giocatore Ronco Federico viene fornita nel referto arbitrale in modo
estremamente succinto, senza che possa evincersi in alcun modo il
carattere razziale o meno della frase pronunciata dal giocatore;
aggiungasi che, come correttamente evidenziato dalla società ricorrente,
il sig. Ronco non risulta essere stato espulso, il che lascia presumere
una sostanziale non gravità del comportamento del giocatore.
Nel caso di specie, si ritiene pertanto che anche qualora la frase
espressa del sig. Ronco possa considerarsi ingiuriosa, la squalifica al
medesimo comminata dal Giudice Sportivo risulti eccessiva e debba essere
ridotta.
Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del
reclamo
RIDUCE
A due giornate la squalifica comminata al giocatore Ronco Federico. Nulla
si dispone per quanto riguarda la tassa di reclamo, che non risulta
versata.
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