COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale d) Ricorso della A.S.D. BACIGALUPO avverso la posizione del giocatore Matteini Edoardo, schierato dalla POL. S. RITA in occasione della gara BACIGALUPO/S. RITA del 27.9.2008, valida per il Campionato Giovanissimi girone G
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 05/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Ricorso della A.S.D. BACIGALUPO avverso la
posizione del giocatore Matteini Edoardo, schierato
dalla POL. S. RITA in occasione della gara
BACIGALUPO/S. RITA del 27.9.2008, valida per il
Campionato Giovanissimi girone G
Con il ricorso in oggetto la A.S.D. BACIGALUPO, preso atto della delibera
del Giudice Sportivo relativa alla gara SANTA RITA - RAPID pubblicata sul
C.U. n. 34 del 19.2.09 con la quale è stata tra l’altro assegnata gara
persa alla Santa Rita per avere utilizzato il giocatore Matteini Edoardo
che non risultava tesserato per tale società, lamenta l’utilizzo da parte
della Pol. Santa Rita del medesimo giocatore nella gara di cui in
epigrafe e chiede la rettifica del risultato relativo alla gara stessa.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo
in oggetto debba essere dichiarato inammissibile.
In primo luogo il ricorso è indirizzato ai “giudici di II grado” presso
il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, mentre la competenza a
giudicare sulla regolarità della posizione dei calciatori è stata
recentemente attribuita al Giudice Sportivo, con la conseguenza che
codesta Commissione risulta priva di legittimazione a deliberare al
riguardo.
In secondo luogo, poiché la ricorrente lamenta l’irregolare utilizzo di
un giocatore in una gara svoltasi nel mese di settembre 2008, il ricorso
è in ogni caso palesemente tardivo.
Per tali motivi la Commissione Disciplinare
DICHIARA INAMMISSIBILE
il ricorso della A.S.D. BACIGALUPO Filadelfia, con addebito alla società
ricorrente della tassa di reclamo di € 62,00 che non risulta versata.
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