COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale d) Ricorso della A.S.D. BACIGALUPO avverso la posizione del giocatore Matteini Edoardo, schierato dalla POL. S. RITA in occasione della gara BACIGALUPO/S. RITA del 27.9.2008, valida per il Campionato Giovanissimi girone G

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 54 del 05/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale d) Ricorso della A.S.D. BACIGALUPO avverso la posizione del giocatore Matteini Edoardo, schierato dalla POL. S. RITA in occasione della gara BACIGALUPO/S. RITA del 27.9.2008, valida per il Campionato Giovanissimi girone G Con il ricorso in oggetto la A.S.D. BACIGALUPO, preso atto della delibera del Giudice Sportivo relativa alla gara SANTA RITA - RAPID pubblicata sul C.U. n. 34 del 19.2.09 con la quale è stata tra l’altro assegnata gara persa alla Santa Rita per avere utilizzato il giocatore Matteini Edoardo che non risultava tesserato per tale società, lamenta l’utilizzo da parte della Pol. Santa Rita del medesimo giocatore nella gara di cui in epigrafe e chiede la rettifica del risultato relativo alla gara stessa. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo in oggetto debba essere dichiarato inammissibile. In primo luogo il ricorso è indirizzato ai “giudici di II grado” presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, mentre la competenza a giudicare sulla regolarità della posizione dei calciatori è stata recentemente attribuita al Giudice Sportivo, con la conseguenza che codesta Commissione risulta priva di legittimazione a deliberare al riguardo. In secondo luogo, poiché la ricorrente lamenta l’irregolare utilizzo di un giocatore in una gara svoltasi nel mese di settembre 2008, il ricorso è in ogni caso palesemente tardivo. Per tali motivi la Commissione Disciplinare DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso della A.S.D. BACIGALUPO Filadelfia, con addebito alla società ricorrente della tassa di reclamo di € 62,00 che non risulta versata.
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