COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: U.S. ELCE – A.S.D. ORTA NOVA del 25 gennaio 2009 (Reclamo della società U.S. ELCE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente RACIOPPO Domenico, allenatore IPPOLITO Gerardo e calciatori DI FRANCESCO Luigi e TROCCOLA Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 in data 29.1.2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara: U.S. ELCE - A.S.D. ORTA NOVA del 25 gennaio 2009 (Reclamo della società U.S. ELCE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente RACIOPPO Domenico, allenatore IPPOLITO Gerardo e calciatori DI FRANCESCO Luigi e TROCCOLA Antonio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 47 in data 29.1.2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che ai sensi dell’art 45 n. 3 Codice di Giustizia Sportiva non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a 2 giornate e le inibizioni per tecnici fino a un mese; ritenuto pertanto che va dichiarata la inammissibilità del reclamo proposto avverso al sanzione del calciatore TROCCOLA Antonio (punito con la squalifica per 2 giornate) e dell’allenatore IPPOLITO Gerardo (inibito per la durata di un mese fino al 28 febbraio 2009); considerato che il comportamento sicuramente antisportivo del calciatore DI FRANCESCO Luigi può ritenersi adeguatamente punito ai sensi dell’art. 19 n. 4 lettera d e con l’aggravante della violenza al 30 giungo 2009; considerato altresì che la inibizione inflitta al dirigente RACIOPPO Domenico fino al 29/4/2009, tenuto conto anche della recidiva contestata, risulta adeguata al comportamento antisportivo assunto dal succitato dirigente per cui va confermata la delibera del primo giudice; P.Q.M. D E L I B E R A dichiarasi inammissibile il ricorso proposto dalla società U.S. ELCE per il calciatore TROCCOLA Antonio e l’allenatore IPPOLITO Gerardo, ridursi al 30 giugno 2009 la squalifica inflitta al calciatore DI FRANCESCO Luigi confermandosi nel resto le impugnate decisioni; non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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