COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.C.D. TRINITAPOLI – G.S.D. URSUS TRANI dell’8 febbraio 2009 (Reclamo della società A.C.D. TRINITAPOLI in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LOPRESIDE Vincenzo, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 49 in data 12/2/2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 53 del 05/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.C.D. TRINITAPOLI - G.S.D. URSUS TRANI dell’8 febbraio 2009 (Reclamo della società A.C.D. TRINITAPOLI in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore LOPRESIDE Vincenzo, di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 49 in data 12/2/2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; rilevato che il comportamento violento e irriguardoso nei confronti dell’arbitro è stato adeguatamente punito con la sanzione inflitta dal primo giudice che non merita censura PQM; DELIBERA respingere il reclamo proposto dalla società A.C.D. TRINITAPOLI e, per l’effetto, addebitarsi la tassa sul conto della reclamante.
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