COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 150 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’A.S.D. Veterani Calcio Montecatini avverso la decisione del G.S.T. Pistoia che ha inibito il sig. Michelotti Massimiliano fino al 17.04.2009 (C.U. n° 30 del 18.02.2009.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 150 stagione sportiva 2008/09 Reclamo proposto dall’A.S.D. Veterani Calcio Montecatini avverso la decisione del G.S.T. Pistoia che ha inibito il sig. Michelotti Massimiliano fino al 17.04.2009 (C.U. n° 30 del 18.02.2009.) Il Giudice Sportivo comminava la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività a carico del Dirigente Michelotti Massimiliano poiché dopo essere stato allontanato dal D.G. per proteste, si rifiutava di allontanarsi. Il fatto si svolgeva in occasione della gara Veterani Montecatini – Montecatini Murialdo del 14 febbraio 2009. Con il reclamo proposto la società sportiva nega che il Michelotti sia mai stato espulso, ed è per tale motivo che lo stesso è rimasto in panchina senza allontanarsi. Evidenzia che né il capitano né il vice capitano fossero stati avvisati del rifiuto ad allontanarsi a seguito dell’espulsione, né tantomeno che fosse stata fischiata l’anticipata fine della gara, citando a tale proposito quanto previsto dal Regolamento del Giuoco Calcio. In sede di supplemento di rapporto richiesto al Direttore di Gara ai fini istruttori, l’arbitro precisa di non essersi accorto della permanenza in panchina del dirigente, nella concitazione della gara. Il reclamo non merita accoglimento. Giova preliminarmente rilevare che il mancato avviso ai capitani da parte del D.G. non fa venir meno il comportamento censurabile del Michelotti. Lo stesso arbitro ammette l’errore, ribadendo contestualmente l’avvenuta espulsione; ma ciò non significa che il Michelotti debba essere prosciolto. D’altra parte che l’arbitro lo avesse espulso risulta tanto dal rapporto di gara quanto dal suo supplemento. In merito all’entità della sanzione non si ravvedono gli estremi per una riduzione. Emerge dagli atti, infatti (rapporto di gara e supplemento) come il Michelotti nel protestare abbia anche proferito frasi offensive nei confronti del D.G. Questo Collegio, pertanto, alla luce di quanto emerso dal fascicolo, ai sensi dell’art. 36 del C.G.S., ritiene che la durata dell’inibizione comminata sia assolutamente congrua con il comportamento e rispetto ai fatti ascritti al sig. Michelotti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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