COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 11/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 111 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg.BEZZI MASSIMO, Presidente A.S.D.DIEGARO, ANELLI MARCO, Presidente U.S.D.FELEGARESE, MENTA DANIELE, Presidente F.C.FONTEVIVO, MARTINI FRANCESCO, Presidente U.S. SAVARNA, MORONI CLAUDIO, Presidente A.S.D.FOSSATONESE, GAETTA POLDINO, Presidente A.S.D.FOSSO GHIAIA e A.S.D.DIEGARO, U.S.D.FELEGARESE, F.C.FONTEVIVO, U.S.SAVARNA, A.S.D.FOSSATONESE e A.S.D.FOSSO GHIAIA – camp. I^ categoria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 11/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 111 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg.BEZZI MASSIMO, Presidente A.S.D.DIEGARO, ANELLI MARCO, Presidente U.S.D.FELEGARESE, MENTA DANIELE, Presidente F.C.FONTEVIVO, MARTINI FRANCESCO, Presidente U.S. SAVARNA, MORONI CLAUDIO, Presidente A.S.D.FOSSATONESE, GAETTA POLDINO, Presidente A.S.D.FOSSO GHIAIA e A.S.D.DIEGARO, U.S.D.FELEGARESE, F.C.FONTEVIVO, U.S.SAVARNA, A.S.D.FOSSATONESE e A.S.D.FOSSO GHIAIA – camp. I^ categoria Con nota 2.12.2008 rep.n. 3041/1462 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa C.D., ai sensi dell’art.32 comma 4 del C.G.S. le parti sopra indicate, perché rispondano : i sigg.BEZZI MASSIMO, ANELLI MARCO, MENTA DANIELE, MARTINI FRANCESCO MORONI CLAUDIO e GAETTA POLDINO, della violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 della L.N.D., per come richiamate al capitolo A 4 - lett. f, per avere contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in alternativa, al Campionato Juniores-Under 18, nella stagione sportiva 2007/2008; le società A.S.D. DIEGARO, U.S.D.FELEGARESE, F.C.FONTEVIVO, U.S.SAVARNA, A.S.D.FOSSATONESE e A.S.D. FOSSO GHIAIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti. Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, l’A.S.D.FOSSO GHIAIA ha fatto pervenire memoria difensiva in cui mette in evidenza la difficoltà della società, operante in un piccolo centro(fuori dalla cintura cittadina, senza stazione ferroviaria e senza servizio di bus urbani e, cosa più importante, senza scuole), nell’approntare una squadra giovanile per partecipare alla prescritta attività. Rendendosi, comunque, conto dell’obbligo che le incombe, chiede venga applicata una sanzione ridotta sia nei confronti del Presidente, sia della stessa società. Preliminarmente, il rappresentante della Procura Federale, avv.MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, informa di essersi accordato con il sig. MENTA, anche nell’interesse del F.C.FONTEVIVO, e con il delegato del sig.BEZZI e dell’A.S.DIEGARO, per l’applicazione di una sanzione ridotta, che indica nella inibizione per 10 giorni (anziché 15 giorni, come sanzione base) per i sigg.MENTA DANIELE e BEZZI MASSIMO e con l’ammenda di € 134 (anziché € 200, come sanzione base) per l’A.S.D. DIEGARO ed il F.C.FONTEVIVO . Di poi, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n.1 della L.N.D., per come richiamate al capitolo a 4 – lett. f, con la inibizione per giorni 15 dei sigg.ANELLI MARCO, MARTINI FRANCESCO, MORONI CLAUDIO e GAETTA POLDINO con conseguente responsabilità diretta a carico dell’U.S.D.FELEGARESE, dell’U.S. SAVARNA, dell’A.S.D.FOSSATONESE e FOSSO GHIAIA, ai sensi dell’art. 4. comma 1, del C.G.S., con l’ammenda di € 200. La Commissione, letto il deferimento; letta la memoria depositata dall’A.S.D.FOSSO GHIAIA; sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; valutato che il comportamento messo in atto daI sigg. BEZZI, ANELLI, MENTA, MARTINI, MORONI e GAETTA integri la violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n.1 della L.N.D., per come richiamate al capitolo a 4 – lett. f, con conseguente responsabilità diretta dell’A.S.D.DIEGARO, dell’U.S.D.FELEGARESE, del F.C.FONTEVIVO, dell’U.S.SAVARNA, dell’A.S.D.FOSSATONESE e dell’A.S.D. FOSSO GHIAIA per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.; visti gli artt. 18, 19 e 23 del C.G.S.; non ritenuta congrua la sanzione pecuniaria proposta dal rappresentante della Procura Federale, anche per quanto riguarda il patteggiamento con l’A.S.D. DIEGARO ed il F.C.FONTEVIVO che non viene accolto; avuto presente il disposto di cui al C.U. n. 1 della L.N.D. circa l’ammontare massimo dell’ammenda da comminare per la mancata osservanza di quanto previsto al capitolo A 4 lett.f), d e l i b e r a - di infliggere : ai sigg.BEZZI MASSIMO, ANELLI MARCO, MENTA DANIELE, MARTINI FRANCESCO, MORONI CLAUDIO e GAETTA POLDINO la inibizione per giorni 15 ed alle società A.S.D.DIEGARO, U.S.D.FELEGARESE, F.C.FONTEVIVO, U.S.SAVARNA, A.S.D.FOSSATONESE e FOSSO GHIAIA l’ammenda di € 500.
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