COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE FIGC 136 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico del Sig. Orlandi Alessandro per la violazione dell’art. 30, c. 2,3,4, dello Statuto Federale (art. 27, c. 2 e 4 del previgente statuto) e conseguente violazione dell’art.1, c.1, del Codice di Giustizia Sportiva. In applicazione dell’art.4, c.2, viene deferita altresì la S.S.D. Firenzuola a titolo di responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE FIGC 136 / stagione 2008/2009 – Deferimento della Procura Federale a carico del Sig. Orlandi Alessandro per la violazione dell’art. 30, c. 2,3,4, dello Statuto Federale (art. 27, c. 2 e 4 del previgente statuto) e conseguente violazione dell’art.1, c.1, del Codice di Giustizia Sportiva. In applicazione dell’art.4, c.2, viene deferita altresì la S.S.D. Firenzuola a titolo di responsabilità oggettiva. Con provvedimento in data 23 gennaio 2009 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione il tesserato indicato in epigrafe affinché risponda della violazione dell’art. 30, commi 2, 3 e 4, dello Statuto Federale per aver egli querelato il calciatore Bucelli Stefano, tesserato per la A.S.D. Sagginale, con l’accusa di averlo colpito con un pugno al volto durante la gara S.S.D. Firenzuola – A.S.D.Sagginale, disputata in data 25/03/2007, valida per il campionato Toscano di II categoria, senza aver chiesto la prescritta autorizzazione federale. Da ciò consegue anche il deferimento della Società per la responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c.2. Constatata la regolarità della prescritta notifica, la C.D. ha disposto l’udienza di discussione per la data odierna dandone notizia, a mezzo lettera raccomandata, alle parti interessate. Sono qui presenti: - l’ Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale; - la S.S.D. Firenzuola nella persona del suo Presidente Sig. Livi Moreno. Non è presente il sig. Alessandro Orlandi il quale ha presentato nei termini ampia memoria difensiva che è stata subito messa a disposizione, “brevi manu”, della Procura Federale. Il Presidente del Collegio rileva che in detta memoria viene sollevata una eccezione avente carattere pregiudiziale, si sostiene infatti in detto atto che le indagini si sono concluse oltre il termine previsto dall’art. 32 del C.G.S., al comma 11, con conseguente improponibilità del deferimento. Il Presidente pone quindi in discussione il punto chiedendo, stante l’assenza dell’Orlandi, l’intervento del rappresentante della procura federale il quale contesta le eccezioni sollevate affermando che il diritto della Procura a proporre il deferimento sorge da quando l’Ufficio è in possesso di tutta la documentazione. Nel caso di specie essa si è attivata dopo il 29 luglio 2008, data nella quale ha ricevuto notizia dalla Federazione Italiana Gioco Calcio della inesistenza dell’autorizzazione. Il deferimento è quindi tempestivo. La Commissione sospende il dibattimento per decidere in Camera di Consiglio. Alla riapertura del dibattimento, alle ore 17.15, si è presentato il deferito Orlandi assistito dall’avvocato Milani che vengono ammessi al prosieguo del dibattimento. In riferimento alla pregiudiziale esaminata il collegio respinge la relativa eccezione ripercorrendo la cronologia dei fatti. Il calciatore Bucelli (querelato) chiedeva al C.R.T., con lettera del 15 settembre 2007, di conoscere se all’Orlandi (querelante) fosse stata concessa la autorizzazione a procedere nei suoi confronti. Tale richiesta, pur recando la data di compilazione del 15/09/2007, perveniva al Comitato destinatario in data 15 aprile 2008, come da timbro di protocollo apposto. Detto Comitato trasmetteva, il successivo 24 aprile, la segnalazione alla Procura Federale che la riceveva il 28 aprile 2008. Osserva il Collegio che la Procura non può avviare le indagini se non dal momento successivo a quello in cui viene a conoscenza della “notitia criminis”, cosa che nella fattispecie è avvenuta il 29 luglio 2008, data nella quale la F.I.G.C. ha comunicato alla Procura la inesistenza della richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali. Da tale data, decorre il termine decadenziale per esercitare il diritto al deferimento e quindi il termine è in corso nell’attuale stagione. Se così non fosse il termine (decadenziale o prescrizionale) avrebbe decorrenza da una data nella quale la Procura non era a conoscenza né dei fatti né della loro rilevanza disciplinare. Il deferimento è pertanto da considerarsi tempestivo, per cui l’eccezione sollevata viene respinta. Il Presidente della Commissione descrive le motivazioni che hanno indotto la Procura ad emettere il provvedimento all’esame e invita il rappresentante della dell’Ufficio ad intervenire. L’Avvocato Stefanini riaffermata, al di là di ogni dubbio la responsabilità del tesserato, perché risultante “per tabulas”, in merito alla memoria prodotta a difesa osserva che le delibere di Commissioni disciplinari citate dalla difesa non sono attinenti al caso in esame e che il comportamento del tesserato è oggetto di provvedimento disciplinare come previsto dall’articolo 30 dello Statuto. In relazione alla eccezione che il ricorso all’autorità ordinaria si è reso necessario , sottolinea la circostanza che la notizia criminis inviata all’autorità Giudiziaria ordinaria dall’incolpato , riguardava un fatto di reato punibile a querela della persona offesa , per cui tale azione non può e non deve trovare tutela nella sede domestica federale. Richiama quindi, il disposto dell’art. 15 del C.G.S. che prevede la penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società (art.1, lettera a), la inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi per i calciatori e per gli allenatori, e un anno per tutte le altre persone fisiche (art.1, lettera b). La norma, al successivo comma 2 prevede, in aggiunta, la sanzione dell’ammenda da € 500,00 ad € 20.000,00 per le persone e gli enti del settore dilettantistico. In conseguenza di quanto esposto chiede irrogarsi le seguenti sanzioni: - per il tesserato l’ inibizione per mesi sei oltre all’ammenda nella misura di euro 500,00 (cinquecento).; - per la Società la penalizzazione di tre punti in classifica e l’ammenda di € 500,00(cinquecento). Conclude osservando che le pene richieste sono contenute nel minimo edittale. L’avvocato Milani, riassumendo il contenuto della memoria depositata, dopo aver dichiarato che la querela non ha avuto seguito per irritualità della domanda, ribadisce che l’Orlandi ha omesso di chiedere l’autorizzazione per mera ignoranza del contenuto dell’art. 30 dello Statuto Federale ma che, essendo ciò avvenuto in perfetta buona fede, è da concedergli la scusabilità dell’errore. Cita, a tal proposito, una sentenza della L.N.P. che ha mandato esenti gli autori della violazione contestata ritenendo che il comportamento dei tesserati fosse, in quel caso, errore scusabile. Afferma la non applicabilità della norma di cui all’art 30 dello Statuto Federale perché le modalità con le quali il fatto è avvenuto esulano dalla applicazione delle materie riservate alla giurisdizione sportiva, non trattandosi di fatto riconducibile alla attività federale e comunque non facente parte delle vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Sempre citando decisioni della Giustizia Sportiva afferma inoltre che è pieno diritto del tesserato adire la Giustizia Ordinaria “…tutte le volte in cui i suoi diritti non trovano tutela nell’ordinamento calcistico…” traendo la conclusione che nessuna violazione è stata commessa dal deferito e affermando che i fatti che hanno costituito l’oggetto della querela non rientrano tra quelli sui quali esiste , attraverso la clausola compromissoria, la riserva da parte della Federazione di decidere. Rileva che il fatto all’origine della querela non è riconducibile allo svolgimento della attività sportiva, dato che nessun Organo di Giustizia Federale se ne è occupato, e che sussiste per ogni tesserato la possibilità di perseguire la giustizia statuale tutte le volte in cui il suo diritto non trovi tutela nell’ordinamento calcistico. Richiama ancora altra decisione con la quale si afferma la non sovrapponibilità delle sentenze penali alle decisioni della Giustizia Sportiva e viceversa. Pone l’accento sul fatto che la proposizione della querela non è avvenuta al fine di eludere la giustizia Sportiva dato che essa non poteva intervenire non risultando l’episodio dagli atti ufficiali di gara. La difesa si conclude con la richiesta di proscioglimento per l’Orlandi o, in via del tutto subordinata, che, tenuto conto di quanto esposto, si applichino le sanzioni nella misura minima prevista per la violazione. Il Presidente della Società S.S.D. Firenzuola, a sua volta, ritiene che il comportamento della Società sia stato di assoluta buona fede essendo essa del tutto all’oscuro della proposizione della querela, riferita a fatti che non sono stati rilevati dall’arbitro. Riferisce inoltre che l’Orlandi non è più tesserato per la società come da delibera di consiglio del 18 maggio 2007 e come risulta da dichiarazione liberatoria dello stesso Orlandi che è allegata alla memoria depositata. Esaurita la fase dibattimentale, la Commissione, riunita in Camera di Consiglio rileva preliminarmente la intempestività della memoria prodotta dalla società e osserva quanto segue : il principio “ignorantia legis non excusat” non è solo un principio di carattere generale quanto un principio specifico del Codice di Giustizia Sportiva (art.2, c.2) che, per far parte di detto corpo di norme, deve essere ben conosciuto da ogni soggetto tesserato o ente affiliato. Nessun dubbio sussiste sulla fondatezza del deferimento per la avvenuta violazione della norma in esame (art 30, c. 2 dello Statuto), come si rileva dalla nota in data 24/04/2008 del C.R. Toscana, già citata, inviata alla Procura Federale della F.I.G.C., dalla richiesta di tale Ufficio alla F.I.G.C. ed, infine, dalla risposta di questa all’Organo inquirente. Tale documentazione trova completamento, agli effetti della violazione, con il decreto di citazione in giudizio in data 07/02/2008 del Giudice di Pace di Borgo San Lorenzo, depositato agli atti istruttori della Procura Federale. La difesa dell’Orlandi inoltre si sostanzia nel citare alcune decisioni assunte da altri Giudici alle quali il Collegio non è tenuto ad uniformarsi, sia per il principio della indipendenza di giudizio da parte di ciascun giudice, sia perché la mera enunciazione delle motivazioni conclusive riportate sulla memoria non permette di verificare la perfetta corrispondenza degli episodi che hanno dato origine ai casi giudicati. La Commissione Disciplinare è tenuta unicamente alla osservanza della giurisprudenza della Commissione Disciplinare Nazionale (già C.A.F). L’autonomia dell’ordinamento sportivo è ampiamente riconosciuta dalle norme statuali quali quelle recate dall’art.1 della L. 280/2003. E’ appena il caso di rilevare in merito come la legge testè citata (art.3) ha espressamente statuito “…In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del C.O.N.I e dalle Federazioni sportive di cui…..” L’art. 30 dello Statuto non intende limitare la facoltà che un tesserato ha di adire la giustizia statuale, ove si ritenga leso in un diritto o anche in un semplice interesse. Esso stabilisce in maniera chiara e semplice che il tesserato che voglia agire attraverso la magistratura ordinaria deve, preventivamente, chiedere la autorizzazione alla F.I.G.C.. La violazione di tale norma che, si ricorda, viene liberamente accettata, unitamente a tutte le altre, da ciascun soggetto con la richiesta di tesseramento o affiliazione, è causa di applicazione di sanzioni disciplinari sportive. Proseguendo l’esame del deferimento non rimane alla Commissione che osservare come l’Orlandi non abbia, inoltre, posto in essere quanto disposto dall’art. 30, comma 3, dello Statuto in riferimento alle controversie ”… per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale….” Il quarto comma dell’art. 30, infine è categorico nell’affermare che “ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volti a eludere il vincolo di giustizia comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.” L’Orlandi ha quindi violato il disposto dell’art. 15 del C.G.S. per cui la sua responsabilità è del tutto appurata. Per quanto concerne la Società, la difesa del Presidente in questa sede è di mero stile basata unicamente sulla non conoscenza della presentazione della querela e sul “definitivo scioglimento” dei rapporti con l’allenatore in data 18 maggio. La società ha comunicato tale variazione solo in data 18 luglio 2007 in occasione della domanda di iscrizione al campionato 2007/2008. Si ricorda che ogni variazione relativa al tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori deve essere comunicata entro il termine di venti giorni dal suo verificarsi ed essa ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Pertanto alla data della proposizione della querela l’Orlandi risultava tesserato per la S.S.D. Firenzuola . P.Q.M. la C.D. infligge: - al Signor Orlandi Alessandro la inibizione per anni uno con decorrenza immediata, se tesserato; in contraria ipotesi la sanzione avrà decorrenza dalla eventuale nuova richiesta di tesseramento. Inoltre irroga nei suoi confronti l’ammenda di € 500,00 (cinquecento), misura minima edittale prevista dal comma 2 dell’art.15 in esame; - alla Società S.S.D. Firenzuola la penalizzazione di tre punti in classifica e la sanzione della ammenda di € 500,00 (cinquecento), misura minima edittale prevista dall’articolo sopra citato.
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