COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 58 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. SAN LUIGI CALCIO (Eccellenza) in merito alla squalifica per tre gare effettive comminata al proprio calciatore YATCHOUMINOU HERVE SYLVAIN (in c.u. 55 del 26.02.2009)

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 58 del 12/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO dell’A.S.D. SAN LUIGI CALCIO (Eccellenza) in merito alla squalifica per tre gare effettive comminata al proprio calciatore YATCHOUMINOU HERVE SYLVAIN (in c.u. 55 del 26.02.2009) Con tempestivo reclamo, la A.S.D. SAN LUIGI CALCIO impugnava la squalifica irrogata dal G.S.T. al proprio calciatore con la seguente motivazione: “Perché, dopo la fine della gara, nel rientrare negli spogliatoi, veniva a contatto con un giocatore avversario, mettendogli le mani sul petto e sul volto e spingendolo; perché, nel mentre tutti gli altri presenti (calciatori e dirigenti) si adoperavano per separare i citati due calciatori, lo YATCHOUMINOU si rendeva responsabile di condotta violenta verso il capitano della squadra avversaria per avergli portato, per un paio di secondi, le mani alla gola e per aver premuto in maniera tale da far diventare quest’ultimo rosso in volto; dopo aver lasciato la presa, veniva quindi portato da quattro persone della sua Società nello spogliatoio; nessuna conseguenza è derivata al capitano del Muggia a seguito del fatto violento commesso nei suoi confronti.” Il reclamo è manifestamente infondato e la C.D.T. ha lungamente meditato se applicare l’art. 36/3 C.G.S. (reformatio in pejus), aggravando la squalifica in quanto le risultanze del procedimento possono interpretarsi in modo ben più grave di quanto benevolmente ha fatto il G.S.T.. Infatti, non uno ma due sono gli episodi violenti dei quali il calciatore si è reso protagonista contro due diversi avversari, a gara finita, quando gli animi avrebbero eventualmente dovuto stemperarsi; la prima ha creato le premesse per accendere una rissa, fortunatamente non verificatasi; la seconda è stata manifestazione particolarmente odiosa perché ha preso di mira una parte del corpo particolarmente delicata (la gola), minacciando gravemente la vittima. Ricordiamo che l’art. 19/4 lett. b) sanziona “al minimo” con tre giornate già un singolo fatto di condotta violenta nei confronti di calciatori. L’attenuante di cui la società vorrebbe valersi, cioè il fatto che il calciatore avrebbe reagito ad una testata infertagli dalla seconda delle due vittime dell’aggressione, non è ponderabile da questa C.D.T. perché, se si fosse verificata, l’Arbitro non avrebbe potuto sottrarsi dal segnalarla, cosa che non ha fatto tant'è che a referto non c’è traccia di tale evento. Nessuna rilevanza attenuante, avrebbe poi la pretesa (anch’essa non esaminabile positivamente perché contraria alle risultanze a referto) della società reclamante che il calciatore sia stato allontanato dall'intervento di “un solo” soggetto (anziché dai quattro indicati dall’Arbitro a referto). Alla fine, attenuato il fatto dalla mancanza di conseguenze dannose, la C.D.T. riconosce (benevolmente) la continuazione nei due fatti violenti, venutisi a formare in un praticamente unico contesto, e conferma la sanzione inflitta dal G.S.T. P.Q.M. La C.D.T. FVG, rigetta il reclamo e dispone per l’addebito della relativa tassa.
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