COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATL. NETTUNO CALCIO SANDALO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NICOLO’ PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 DEL 19.2.2009 (Gara: ATL. NETTUNO CALCIO SANDALO – MONTELLO del 15.2.2009 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATL. NETTUNO CALCIO SANDALO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE NICOLO’ PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 DEL 19.2.2009 (Gara: ATL. NETTUNO CALCIO SANDALO – MONTELLO del 15.2.2009 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; ritenuto che il comportamento del calciatore NICOLO’ PAOLO sia da configurarsi come una serie di gesti di particolare e accesa protesta nei confronti dell’arbitro, sia pure inaccettabile; considerato che, quindi , la sanzione inflitta al calciatore in oggetto, possa essere ridefinita in un quadro di minore entità; DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società ATL. NETTUNO CALCIO SANDALO e, per l’effetto, di ridurre a 4 gare la squalifica a carico del calciatore NICOLO’ PAOLO. La tassa reclamo va restituita.
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