COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE IANNILLI ERNESTO (LIBERTAS PORTONACCIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 DEL 19.2.2009 (Gara: LIBERTAS PORTONACCIO – REAL CASILINO del 15.2.2009 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE IANNILLI ERNESTO (LIBERTAS PORTONACCIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A SUO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 75 DEL 19.2.2009
(Gara: LIBERTAS PORTONACCIO – REAL CASILINO del 15.2.2009 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
ritenuto che la sanzione inflitta al calciatore IANNILLI ERNESTO sia ampiamente congrua in rapporto al suo comportamento – aver strappato dalle mani dell’arbitro con violenza il taccuino e i cartellini gettandoli a terra, nonché averlo minacciato;
detto ciò, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la squalifica per 6 gare a carico del calciatore IANNILLI ERNESTO.
La tassa reclamo va incamerata.
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