COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANVASS AVVERSO LA DECISIONE DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 48 DEL 12.2.2009 (Gara: CUS VITERBO – CANVASS del 17.1.2009 – Campionato Calcio a 5 C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANVASS AVVERSO LA DECISIONE DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 48 DEL 12.2.2009 (Gara: CUS VITERBO – CANVASS del 17.1.2009 – Campionato Calcio a 5 C2) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, osserva: la gara a margine era stata sospesa dall’arbitro al 10mo del secondo tempo poiché, a seguito dell’espulsione di un calciatore della società CUS VITERBO, l’allenatore della stessa offendeva il Direttore di gara con atteggiamento intimidatorio e minacciava più volte di ritirare la squadra dall’incontro; a seguito del comportamento dello stesso tecnico, alcuni calciatori non identificati della medesima Società, attorniavano l’arbitro che veniva però protetto dai tesserati della squadra avversaria e, nel contempo, l’allenatore, il capitano ed il vice capitano si allontanavano dal terreno di gioco. Tali circostanze inducevano l’arbitro ad interrompere definitivamente la gara, non ritenendo che sussistessero i presupposti per la sua continuazione. Il Giudice di prime cure, non ravvisando negli episodi descritti dall’arbitro, particolari elementi di rischio o pericolosità, che potessero essere posti a base della sospensione dell’incontro, ne ordinava la ripetizione. La Società CANVASS nel proprio reclamo ha eccepito tale decisione, assumendo che la responsabilità dell’irregolare conclusione dell’incontro debba essere addebitata alla Società CUS VITERBO per il comportamento dei suoi tesserati i quali attorniavano l’arbitro rivolgendogli frasi intimidatorie, ad emulazione dell’allenatore della squadra. Tale istanza è stata ribadita all’atto dell’audizione della Società. E’ stato sentito l’arbitro in sede di supplemento di referto, il quale ha confermato l’atteggiamento intimidatorio del suddetto allenatore, l’accerchiamento nei suoi confronti da parte di calciatori della Società CUS VITERBO non identificati per la confusione creatasi al momento, nonché l’abbandono del terreno di gioco da parte dello stesso allenatore, del capitano e del vice capitano della squadra; non avendo interlocutori cui rivolgersi per la prosecuzione dell’incontro, stante anche l’atteggiamento passivo del Dirigente e trovandosi attorniato, ancorché protetto dai calciatori della CANVASS, decideva di sospendere l’incontro. A questa Commissione, da quanto rappresentato, appare intempestiva la decisione del Direttore di gara il quale, sia pure in una situazione di difficoltà, era protetto dai calciatori della Società CANVASS e non era così esposto a rischi che avrebbero minato la sua incolumità personale. In tale frangente, essendo lontano il pericolo, avrebbe comunque dovuto approcciare ogni mezzo atto alla prosecuzione dell’incontro, richiamando il capitano o il Vice capitano allontanatisi momentaneamente con l’invito a riportare la calma; ove tale tentativo si fosse rivelato infruttuoso, sarebbe stata pienamente giustificata la sospensione. Poiché dall’esposizione dei fatti si ricava che l’arbitro non abbia proceduto a tale passo, è parere della Commissione che la decisione di sospendere la gara non sia adeguatamente motivata. Tanto premesso, ritenute infondate, le doglianze della reclamante; DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società CANVASS e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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