COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI CERVETERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE CERIPA VINCENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 18 DEL 5.3.2009 (Gara: CIVITAVECCHIA S. GORDIANO – CITTA DI CERVETERI del 1^.3.2009 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ CITTA’ DI CERVETERI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE CERIPA VINCENZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 18 DEL 5.3.2009 (Gara: CIVITAVECCHIA S. GORDIANO – CITTA DI CERVETERI del 1^.3.2009 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Ritenuto che il reclamo non può essere preso in considerazione, alla luce di quanto disposto dall’art. 45 del C.G.S., che stabilisce che non sono impugnabili in alcuna sede, tra l’altro, le squalifiche inflitte agli allenatori inferiori ad un mese. Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso di cui trattasi confermando la sanzione della squalifica per 3 gare a carico dell’allenatore CERIPA VINCENZO. La tassa reclamo va incamerata.
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