COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. KIRBA SPORT CIAMPINO C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2009 A CARICO DEL CALCIATORE VALENTINI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 50 DEL 26.2.2009 (Gara: KIRBA SPORT CIAMPINO – JUNIOR LAZIO DEL 21.2.2009 – Campionato Calcio a 5 C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. KIRBA SPORT CIAMPINO C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2009 A CARICO DEL CALCIATORE VALENTINI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 50 DEL 26.2.2009 (Gara: KIRBA SPORT CIAMPINO – JUNIOR LAZIO DEL 21.2.2009 – Campionato Calcio a 5 C2) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la ricorrente pur ammettendo il comportamento non corretto del calciatore VALENTINI, tiene a sottolineare che la reazione del calciatore nasce da uno stato d’animo alterato per quanto successo in campo. Il VALENTINI nel primo tempo veniva colpito in maniera casuale da un avversario sul viso provocandogli una ferita sul labbro ed il rigonfiamento del setto nasale con fuoriuscita di sangue, considerando l’arbitro l’episodio casuale. Nel secondo tempo, il calciatore subiva nuovamente in uno scontro di gioco una gomitata al volto, provocandogli la rottura di un dente ed una ulteriore cospicua fuoriuscita di sangue, ed anche in tale occasione l’arbitro riteneva non sanzionabile tale episodio. Portato in panchina gli veniva consegnata una borraccia per potersi sciacquare ed in quel momento, ancora in stato di choc per l’infortunio subito, colpiva volontariamente l’arbitro con dell’acqua contenuta nella borraccia, ed all’atto dell’espulsione gli lanciava contro il fratino, colpendolo senza conseguenze. Da tutto quanto sopra descritto, sembrano plausibili, a questa Commissione di Disciplina, alcune attenuanti evidenziate dalla Società KIRBA SPORT che hanno determinato una reazione certamente deprecabile del calciatore, anche se vanno ancora evidenziati gli episodi di violenza subiti dallo stesso. Detto ciò, questa Commissione di Disciplina Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso di cui trattasi, riducendo la squalifica del calciatore VALENTINI ALESSANDRO dal 31.3.2009 al 20.3.2009. La tassa reclamo si restituisce.
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