COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CISTERNA CALCIO A 5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E DI INIBIZIONE FINO AL 6.3.2009 A CARICO DEL DIRIGENTE CAVOLA SANDRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 48 DEL 12.2.2009 (Gara: PRO CISTERNA – CISTERNA CALCIO A 5 del 30.1.2009 – Campionato Jun. C5 Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 80 del 12/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CISTERNA CALCIO A 5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E DI INIBIZIONE FINO AL 6.3.2009 A CARICO DEL DIRIGENTE CAVOLA SANDRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 48 DEL 12.2.2009 (Gara: PRO CISTERNA – CISTERNA CALCIO A 5 del 30.1.2009 – Campionato Jun. C5 Fascia B) La Commissione Disciplinare preliminarmente pone all’attenzione della Società PRO CISTERNA C5 che il ricorso di cui trattasi non può essere preso in considerazione in quanto non è stato trasmessa copia del ricorso alla Società controparte, ai sensi dell’art. 33 del C.G.S. Questa Commissione osserva, altresì, che ai sensi dell’articolo 45 del C.G.S. non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari a carico di Dirigenti inferiori ad un mese e per i calciatori le squalifiche fino a 2 gare. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso di cui trattasi, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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