F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 16 febbraio 2009. 6) RECLAMO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: • INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SETTEN ETTORE, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA TREVISO F.C. 1993 S.R.L. • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AL PAR. I LETT A) PUNTO 6) DELL’ALL. A DEL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008 E ART. 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52/CGF del 24 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 112/CGF del 16 febbraio 2009. 6) RECLAMO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: • INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SETTEN ETTORE, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA TREVISO F.C. 1993 S.R.L. • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AL PAR. I LETT A) PUNTO 6) DELL’ALL. A DEL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008 E ART. 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008) Il Procuratore Federale presso la F.I.G.C., con atto dell’11.8.2008, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Ettore Setten, Presidente della società “Treviso F.B.C. 1993 S.r.l.”, nonché la medesima società, all’uopo formulando i seguenti addebiti: quanto al primo, violazione di cui all’art. 8 comma 5 C.G.S. in relazione al par. I, lett. a) punto 6) dell’all. A del Com. Uff. 93/A del 5.5.2008, per non aver depositato entro il termine del 30.6.2008 l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all’avvenuto pagamento del debito I.V.A. relativo al periodo d’imposta 2006; nei confronti della società Treviso F.B.C. 1993 S.r.l. l’incolpazione veniva formalizzata a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S. anche con riferimento all’art. 15 C.G.S. per la condotta antiregolamentare tenuta dal proprio Presidente. All’esito del procedimento di primo grado, la Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008, applicava, in ragione degli addebiti ad essi rispettivamente ascritti, al signor Ettore Setten la sanzione dell’inibizione per mesi 6 ed alla società Treviso la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2008/2009. Avverso la suddetta decisione hanno interposto ricorso il signor Ettore Setten e la società Treviso F.B.C. 1993 S.r.l., chiedendo, in riforma della decisione di primo grado, il proscioglimento in toto dagli addebiti contestati, con conseguente annullamento delle sanzioni comminate dal Giudice di prime cure. Le medesime conclusioni sono state rassegnate dai ricorrenti all’esito dell’udienza di discussione. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore dei ricorrenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia infondato e che, pertanto, vada respinto. Giusta quanto già anticipato nella narrativa in fatto, oggetto di contestazione è il mancato adempimento, da parte della società Treviso F.B.C. 1993 S.r.l., dell’obbligo di depositare, entro il termine del 30.6.2008, l’attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all’avvenuto pagamento del debito I.V.A. relativo al periodo d’imposta 2006. Com’è noto, il par. I, lett. a) punto 6) dell’all. A del Com. Uff. 93/A del Consiglio Federale del 5.5.2008 impone, tra gli altri adempimenti, dettati in vista dell’ammissione ai campionati professionistici 2008/2009, l’obbligo di “depositare presso la Co.Vi.So.c, anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed I.V.A., esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006…. In caso di transazioni e/o accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30.4.2008…..” L’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti…..….6) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica….. da scontarsi nel campionato 2008/2009. Assumono i ricorrenti che il pagamento dei tributi I.V.A. 2006 deve ritenersi tempestivo. Ed, invero, nella prospettiva attorea, la società calcistica Treviso si sarebbe avvalsa della facoltà di cui all’art. 3 bis del d. lgs. 462 del 18.12.1997, che consente al contribuente di pagare ratealmente le maggiori somme dovute a seguito dei cd. controlli automatici e del controllo formale sulle dichiarazioni presentate. La prefata società, dopo aver ricevuto in data 19.6.2008 la comunicazione n. 2008/34944 dell’Agenzia delle Entrate di Treviso in ordine all’irregolarità della dichiarazione I.V.A. 2007, con l’invito a pagare il debito esistente, dapprima versava all’Erario la somma di € 117.978,68, pari a ad 1/20 del complessivo ammontare del debito I.V.A. e poi, il successivo 30.6.2008, inviava alla F.I.G.C. ed alla CO.VI.SO.C. la comunicazione di avvenuto pagamento dei tributi IVA, IRAP ed IRES. Secondo i ricorrenti i suddetti comportamenti ricadrebbero nella cornice operativa dell’art. 3 bis del d. lgs. 462 del 18.12.1997 e sarebbero utilmente valorizzabili anche ai fini dell’ordinamento federale. Viceversa, gli eventi successivi al 30.6.2008, data alla quale dovrebbe cristallizzarsi il giudizio, non avrebbero alcun rilievo: la società del Treviso, alla data dell’11.7.2008, piuttosto che seguire il programmato piano di rateizzazione, avrebbe preferito versare l’intero saldo. Sotto diverso profilo, secondo i ricorrenti andrebbe, comunque, riconosciuta la buona fede del signor Setten. Così ricostruita la vicenda in esame, la Corte di Giustizia Federale ritiene sussistere la responsabilità dei soggetti deferiti per gli addebiti loro ascritti. Rilievo dirimente a giudizio del Collegio assume l’evidente inettitudine strutturale della documentazione trasmessa dalla società Treviso, in data 30.6.2008, ad accreditare un parziale effetto solutorio conforme alle condizioni prescritte dalla disciplina di settore e, dunque, opponibile come rituale adempimento degli obblighi imposti dalla normativa federale. Va anzitutto detto che, effettivamente, alla stregua della richiamata disposizione di rango primario (art. 3 bis del d. lgs. 462 del 18.12.1997), il contribuente può pagare in forma rateale le maggiori somme dovute all’Erario in ragione delle risultanze dei controlli formali ed automatici di cui agli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, del medesimo testo normativo. L’emersione di tale facoltà nel costrutto normativo in argomento trova, in via diretta, nella stessa efficacia precettiva della soprarichiamata disposizione normativa la sua fonte genetica, senza cioè che l’espansione di tale diritto (alla rateizzazione) possa dirsi condizionata dalla mediazione costitutiva di accordi transattivi ovvero di espliciti atti di approvazione dell’Amministrazione finanziaria. Tale approdo ermeneutico, oltre che nell’univoco valore semantico dell’articolo di legge, trova decisivo conforto nella lettura sistemica della norma che, solo nei casi in cui le somme dovute non superino € 2.000,00 (comma 2), subordina l’accesso al beneficio in commento all’approvazione dell’ufficio finanziario. Viceversa, nell’ipotesi ordinaria (comma 1), l’opzione per il pagamento rateale è rimessa allo stesso contribuente che, dovrà, a pena di decadenza, esercitare la relativa facoltà nelle forme, con la garanzia e nei termini prescritti. A giudizio della Sezione, l’opzione per il pagamento rateale non può restare circostanza neutra nell’ambito dell’ordinamento federale; e ciò è fatto palese, a tacer d’altro, dall’esplicito rinvio che il par. I, lett. a) punto 6) dell’all. A del Com. Uff. 93/A del Consiglio Federale del 5.5.2008 effettua alle possibilità di rateazione previste dalla disciplina finanziaria (….In caso di transazioni e/o accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rate scadute al 30.4.2008…..”). Né, peraltro, costituisce un ostacolo il fatto che la disposizione in argomento menzioni solo gli atti di transazione e/o gli accordi: la stessa genericità della formula utilizzata – che non richiama specifiche e predeterminate fattispecie di legge – rende di tutta evidenza la sua natura di rinvio dinamico all’ordinamento finanziario. Peraltro, risulterebbe difficilmente spiegabile l’esclusione di fattispecie (quali quelle previste dal menzionato art. 3 bis) in cui il diritto alla rateazione del debito, piuttosto che trarre origine da una vicenda derivativa (accordo o transazione), trova la sua fonte genetica direttamente in una disposizione di rango primario. Senza contare che, in siffatte evenienze, la stessa predicabilità di un piano di rateizzazione incide sull’immediata esigibilità del relativo credito, precludendo in radice la possibilità di configurare “rate scadute”. Appare poi di tutta evidenza che la pedissequa osservanza delle condizioni imposte dalla normativa primaria, ancorchè condizione necessaria, non è ancora sufficiente ove gli adempimenti de quibus debbano essere vagliati nell’ambito settoriale dell’ordinamento federale ai fini dell’ammissione delle società della Lega Nazionale Professionisti ai campionati sportivi 2008/2009. L’esercizio della facoltà di cui all’art. 3 bis del d. lgs. 462 del 18.12.1997 deve, infatti, inevitabilmente coniugarsi anche con gli adempimenti previsti dalle speciali prescrizioni compendiate nel Com. Uff. 93/A del Consiglio Federale del 5.5.2008, il quale impone (in via aggiuntiva) l’obbligo di depositare presso la Co.Vi.So.c, anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l’avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed I.V.A.…ovvero l’esistenza di un piano di rateizzazione. Orbene, una lettura combinata delle disposizioni di rango primario (id est art. 3 bis del d. lgs. 462 del 18.12.1997) e delle norme varate dal Consiglio Federale (Com. Uff. 93/A del Consiglio Federale del 5.5.2008) rende comunque esigibile, anche nel caso di rateizzazione, l’obbligo di depositare la detta dichiarazione, il cui contenuto assertivo dovrà adeguatamente mettere in risalto che la società non ha provveduto all’integrale pagamento dei tributi dovuti, avendo inteso avvalersi della facoltà di rateizzare le somme dovute in piena aderenza alle condizioni di legge. La dichiarazione in argomento dovrà poi essere corredata dalla documentazione attestante il rispetto, alle scadenze previste, delle condizioni previste dalla normativa di settore (pagamento della prima rata, prestazione di idonea garanzia). Di contro, dal carteggio esibito a corredo del ricorso si evince che, in data 30.6.2008, sono stati trasmessi a cura e nell’interesse della società Treviso, in allegato ad una nota di accompagnamento, i seguenti documenti: dichiarazione modifiche statutarie, dichiarazione vigenza e composizione compagine sociale, dichiarazione avvenuto pagamento IRPEF, ENPALS, Ind. Fine Carr., dichiarazione avvenuto pagamento I.V.A., IRAP, IRES, copia lettera accompagnatoria deposito bilancio al 31.12.2007, copia lettera accompagnatoria deposito bilancio al 30.6.2007. Per quanto di più diretto interesse, mette conto evidenziare che, tra la documentazione sopra elencata, era inclusa anche una dichiarazione in cui si attestava che, alla data del 30.6.2008, il Treviso aveva provveduto al pagamento, tra gli altri, di tutti i tributi dovuti a titolo di I.V.A.. Tale attestazione non riflette in modo fedele la posizione debitoria della società ai fini I.V.A., atteso che, solo in data 11.7.2008, il Treviso ha onorato integralmente i suoi debiti, pagando a saldo la somma di €. 2.359.573, 84. Nella menzionata documentazione trasmessa il 30.6.2008 non vi è, invece, alcuna traccia della cura degli adempimenti prescritti dall’ art. 3 bis del d. lgs. 462 del 18.12.1997 né vi è alcun riferimento nell’apposita dichiarazione all’intenzione di volersi avvalere della facoltà prevista dalla richiamata norma. Una comunicazione in tal senso è affidata ad una nuova dichiarazione, parimenti datata 30.6.2008 ed asseritamente trasmessa ad integrazione di quelle precedentemente rese. In disparte ogni considerazione sulla valenza (non già integrativa bensì) sostitutiva di tale dichiarazione (rispetto a quella che attestava l’integrale pagamento dei tributi I.V.A.) in ragione della chiara incompatibilità dei rispettivi contenuti assertivi, vale osservare che non vi è prova della trasmissione di tale atto nel termine utile del 30.6.2008, non essendo stato prodotto (in questo caso ed a differenza degli altri documenti) il rapporto di avvenuta trasmissione via fax. La suddetta omissione – le cui negative ricadute sul piano probatorio non possono che essere addebitate alla società deducente - ha un rilievo assorbente attesa la perentorietà, ai fini del presente giudizio disciplinare, del termine sopra richiamato, com’è fatto palese dal presidio sanzionatorio espressamente contemplato dal par. I, lett. a) punto 6) dell’all. A del Com. Uff. 93/A del Consiglio Federale del 5.5.2008, secondo cui l’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2008/2009. In definitiva, non risulta che la società Treviso abbia tempestivamente comunicato alla Co.Vi.So.C la puntuale cura degli adempimenti necessari per avvalersi della rateizzazione del debito, di talchè – alla stregua delle divisate risultanze probatorie – non può dirsi giustificato il ritardo con cui la predetta società ha provveduto al pagamenti del debito I.V.A., perfezionatosi solo l’11.7.2008. Né è possibile dubitare della piena imputabilità al Setten, amministratore unico pro tempore della società Treviso, della descritta condotta illecita, anche cioè sotto il profilo della sua partecipazione psichica. La piena conoscenza delle norme dell’ordinamento federale, peraltro note al prevenuto in quanto espressamente richiamate nella dichiarazione resa il 30.6.2008, costituisce un obbligo incondizionatamente esigibile da parte di ogni soggetto tesserato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 S.r.l. di Treviso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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