F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 23 febbraio 2009. 1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1, LETT. d), C.G.S., DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN ORDINE A NORME DEL REGOLAMENTO A.I.A. IN MATERIA DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER GLI ASSOCIATI A.I.A. IN “CONGEDO

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 23 febbraio 2009. 1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1, LETT. d), C.G.S., DEL PRESIDENTE FEDERALE, IN ORDINE A NORME DEL REGOLAMENTO A.I.A. IN MATERIA DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER GLI ASSOCIATI A.I.A. IN “CONGEDO” Il Presidente federale con lettera del 6 febbraio 2009 (prot. n. 11.1305) ha richiesto a questa Corte di Giustizia Federale di esprimere un parere interpretativo in ordine ai quesiti formulati dal Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri con lettera del 5.2.2009 e concernenti taluni articoli del Regolamento A.I.A. e, particolarmente: l’art. 41, che disciplina l’istituto del congedo; l’art. 20, comma 1, relativo al diritto di voto degli associati nelle assemblee sezionali; l’art. 7, comma 4, che stabilisce chi possa partecipare all’Assemblea generale con diritto di voto e l’art. 13 che prevede i requisiti di eleggibilità per i candidati alle varie cariche elettive a livello centrale e periferico. In particolare il quesito, la cui urgenza è correlata all’approssimarsi dell’Assemblea generale fissata per il 6 marzo 2009, è articolato, nella sopra citata lettera del Presidente dell’A.I.A., con duplicità di interrogativi: 1) da un lato, in linea principale, ci si domanda se l’associato che stia godendo di un congedo vuoi associativo vuoi cumulativo (cioè tecnico ed associativo insieme e, naturalmente, in questa ipotesi per il solo profilo associativo) alla data di svolgimento dell’Assemblea generale (ma lo stesso varrebbe, poi, anche per le assemblee sezionali) conservi il diritto di elettorato attivo, cioè di partecipazione al voto, e quello di elettorato passivo e, dunque, il diritto a presentare la candidatura e ad essere eletto; 2) dall’altro lato ed in via subordinata, qualora cioè si dia risposta negativa al primo quesito, se l’associato che rinunci al congedo in modo formale, ad esempio per iscritto, prima dello svolgimento dell’Assemblea generale (o di quelle sezionali) riacquisisca automaticamente il diritto al voto ed a presentare la propria candidatura. MOTIVI DELLA DECISIONE Al primo e principale quesito, quello, cioè, se l’associato in congedo conservi o meno il diritto di elettorato attivo e passivo ritiene la Corte si debba dare risposta positiva. Dalla normativa regolamentare soprarichiamata emerge che l’istituto del congedo minuziosamente disciplinato dall’articolo 41 ha la finalità di consentire all’associato, su sua motivata e documentata richiesta, in caso di obiettivo impedimento o per apprezzabili gravi ragioni di carattere personale e/o familiare, per un tempo limitato della stagione sportiva in corso, di sottrarsi agli obblighi di svolgimento di attività tecnica e/o associativa. Il congedo si traduce, pertanto, in un esonero, concesso dall’organo competente previa valutazione della correttezza e serietà dell’istanza dell’associato, dall’adempimento per un tempo limitato di particolari attività di natura tecnica e/o associativa cui altrimenti l’associato sarebbe tenuto, attività che, stando alla lettera della norma, devono essere indicate nel provvedimento di congedo e che non fanno venir meno gli altri obblighi regolamentari dai quali non sia stato esentato, con specifico espresso riferimento al dovere di versare le quote associative ed al diritto di conservare la tessera federale. Nessun esplicito riferimento, dunque, alla possibilità che con il congedo venga meno il diritto di elettorato attivo e/o passivo che, come è noto è un diritto fondamentale, che può incontrare limitazioni soltanto con espresse disposizioni di pari efficacia formale rispetto a quelle che tale diritto riconoscono e disciplinano. Né può, pertanto, farsi derivare per implicito una limitazione di tale diritto argomentando dalla circostanza che il congedo sottrae chi lo richiede allo svolgimento di determinate attività obbligatoriamente previste, tanto più che il diritto di elettorato attivo e passivo si configura comunemente come un diritto potestativo che pone cioè in capo al soggetto, che ne è titolare, la facoltà e non l’obbligo di esercitarlo. Il soggetto titolare del diritto di voto, pertanto, è libero di partecipare o meno al voto, così come è libero, qualora abbia i requisiti previsti dalla norma, di presentare o meno, con le modalità ed alle condizioni previste, la propria candidatura a determinate cariche. Si aggiunga, a tali considerazioni, che le disposizioni regolamentari sopra richiamate e, precisamente, gli articoli 7, comma 4, l3 e 20, comma 1, che pure specificano puntualmente chi abbia diritto di voto nell’ assemblea generale ed in quelle sezionali ed i requisiti di eleggibilità, non solo non prevedono in alcun modo che la condizione dell’associato in congedo possa configurarsi causa impeditiva dell’esercizio del diritto di elettorato attivo e/o passivo ma, in positivo, l’articolo 20, comma 1, che reca norme comuni alle assemblee sezionali, statuisce espressamente che “hanno diritto di voto gli associati che abbiano compiuta la maggiore età e che risultino nominati arbitri entro il trenta giugno dell’anno precedente, che non siano sospesi neppure cautelativamente e che non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali”. Pertanto la condizione di congedo non può, allo stato della normativa, costituire impedimento all’esercizio del diritto di voto così come a quello di candidarsi alle varie cariche per le quali si possiedono i requisiti previsti dalla norma. Né la sospensione, anche a titolo meramente cautelativo, prevista dalla norma come causa di esclusione può in alcun modo rapportarsi alla sospensione, rectius esonero, dalle attività associative e/o tecniche proprie del congedo di cui all’art. 41, tenuto conto che essa ha indubbio riferimento alla specifica sanzione disciplinare di cui agli articoli 52 e 53 del regolamento. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, al primo e fondamentale quesito come sopra posto non può che darsi risposta in senso positivo e, cioè, che all’associato in congedo non possa essere precluso il diritto di elettorato attivo e passivo. Risulta pertanto assorbito il secondo e subordinato quesito sopra precisato in quanto non risultando limitato il diritto dall’associato in congedo a partecipare al voto ed a candidarsi non può in alcun modo porsi, come del resto evidenziato nella lettera del Presidente dell’A.I.A., alcun problema di “rinuncia formale al congedo” al fine di riacquisire un diritto che non è mai venuto meno. P.Q.M. nelle suesposte considerazioni è il parere.
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