F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 18/CGF del 05 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 25 febbraio 2009. 1) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SCIACCALUNGA PAOLO SEGUITO GARA AMICHEVOLE RAVENNA/MODENA DEL 13.8.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 7/DIV del 28.8.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 18/CGF del 05 settembre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 25 febbraio 2009.
1) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SCIACCALUNGA PAOLO SEGUITO GARA AMICHEVOLE RAVENNA/MODENA DEL 13.8.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 7/DIV del 28.8.2008)
La società Ravenna Calcio S.r.l. reclama contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in epigrafe indicato, con il quale il calciatore Paolo Sciaccaluga è stato squalificato per 2 giornate "per avere rivolto all'avversario durante la gara frasi offensive e di contenuto razzista”. Nel proprio ricorso, la società Ravenna avanza dapprima un rilievo di carattere formale, fondato sul mancato richiamo, da parte del Giudice Sportivo, alle norme che hanno dato origine al provvedimento. Ritenuto "l'attuale sistema di giustizia sportiva complessità analoga a quella riguardante l'ordinamento statuale" il ricorrente prospetta una violazione del diritto alla difesa dell'incolpato "costituzionalmente garantito". Un secondo motivo di ricorso è fondato sulla comparsa, su alcuni organi di stampa, di dichiarazioni del calciatore che era stato fatto oggetto di insulti da parte dello squalificato. Nel corso dell'udienza, l'avv. Andrea Galli procuratore del Ravenna Calcio S.r.l. ribadisce i motivi del ricorso e rileva che il referto arbitrale contiene espressioni generiche che richiederebbero l'audizione del direttore di gara per verificarne il contenuto. La C.G.F. osserva che lo stile dei provvedimenti del Giudice Sportivo ormai consolidato non prevede esplicito richiamo da parte dello stesso, alle norme dell'ordinamento che si intendono violate, poiché il riferimento ai comportamenti sanzionati e l'entità della sanzione danno luogo a immediato riconoscimento del legame fra fattispecie normativa e sanzione. La Corte, peraltro, non condivide le valutazioni del ricorrente sulla complessità dell'ordinamento sportivo. Ritiene che nel caso di specie il Giudice Sportivo abbia applicato l'art. 19 comma 10, ritenendo le offese di natura generica e non specificamente razzista, congrua, pertanto, appare la sanzione inflitta che devesi confermare in questa sede. Non accoglie la richiesta di audizione dell'arbitro, ritenendo sufficientemente chiaro il testo del referto. Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna. Dispone l’addebito della tassa reclamo
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