F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CGF del 02 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 25 febbraio 2009. 1) RICORSO DELL’INTERFIVE VIGEVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GRANATA DANIELE SEGUITO GARA INTERFIVE VIGEVANO/REAL CORNAREDO DEL 20.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 52 del 24.9.2008)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 32/CGF del 02 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CGF del 25 febbraio 2009. 1) RICORSO DELL’INTERFIVE VIGEVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GRANATA DANIELE SEGUITO GARA INTERFIVE VIGEVANO/REAL CORNAREDO DEL 20.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 52 del 24.9.2008) Con comunicazione del 26.9.2008, l’Interfive Vigevano, presentava formale ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque emessa con Com. Uff. n. 52 del 24.9.2008 per i fatti verificatesi in occasione della gara contro il Real Cornaredo disputata a Vigevano (Pavia) il 20.9.2008; il comunicato in epigrafe comminava al calciatore - Daniele Granata – della società ospitante la squalifica per 3 giornate effettive. La sanzione è stata irrogata per effetto della condotta scorretta in danno di un avversario, allorquando gli si avvicinava e lo strattonava per il collo. Eccepiva nel reclamo il legale rappresentante del sodalizio che “..il calciatore Granata in piedi nella nostra zona di cambio ed in attesa del fischio di ripresa gioco per effettuare un cambio si vede passare davanti il Filomene, ricordiamo già espulso ed invece ancora sul campo, che infuriato dà la caccia a Lovatel (Interfive) reo di che cosa non è dato sapere, ed è Granata che si frappone tra lui, il Filomene e la panchina Interfive. I due si strattonano, il Granata nel tentativo di fermarlo ed il Filomene nel tentativo di divincolarsi gli sferra un pugno che il Granata in parte riesce ad evitare e poi sempre il Filomene prende per il collo il Granata..” Dunque, sulla base della suddetta alternativa prospettazione dei fatti, la reclamante riteneva la sanzione eccessiva, chiedendo la riconsiderazione dell’entità del provvedimento. Si evidenzia, in via immediata, la parziale fondatezza del reclamo proposto, in quanto, mentre da un lato risulta dal referto arbitrale che la condotta violenta è stata inequivocabilmente posta in essere dal calciatore della squadra avversaria e non dal tesserato – Daniele Granata - , erroneo destinatario della sanzione emessa dal giudice di primo grado, dall’altro lato non si può fare a meno di sottolineare come la condotta intrinsecamente ingiuriosa posta in essere dal calciatore Granata sia da condannare in ogni caso. Appare, quindi, equa la sanzione di 1 giornata di squalifica, peraltro già scontata. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’Interfive Vigevano di Vigevano (Pavia), riduce la squalifica inflitta al calciatore Granata Daniele ad 1 giornata di gara, già scontata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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