F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 33/CGF del 03 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 25 febbraio 2009. 1) RICORSO DELLA S.S.D. EUROTEZZE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BIANCHINI GIUSEPPE SEGUITO GARA SOMMA/EUROTEZZE DEL 14.9.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 17.9.2008)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 33/CGF del 03 ottobre 2008 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CGF del 25 febbraio 2009.
1) RICORSO DELLA S.S.D. EUROTEZZE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BIANCHINI GIUSEPPE SEGUITO GARA SOMMA/EUROTEZZE DEL 14.9.2008
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 17.9.2008)
Rilevato che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 17.9.2008, ha sanzionato il calciatore Bianchini Giuseppe, tesserato per la S.S. Eurotezze, con la squalifica per 3 gare effettive, avendo egli, a gioco fermo, colpito un avversario con uno schiaffo alla nuca; - rilevato che avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Eurotezze la quale, pur censurando la reazione tenuta dal proprio tesserato, chiedeva a questa Corte una riduzione della squalifica ritenendola eccessiva e deduceva, a sostegno del gravame proposto, che il gesto posto in essere dal Bianchini nei confronti di un avversario (lieve spinta) era stato frutto di una reazione emotiva, scevro di cattiveria; - ritenuto che dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il signor Bianchini abbia colpito volontariamente ed a giuoco fermo un avversario; - ritenuto, pertanto, che la fattispecie, perfezionatasi in tutti i suoi elementi, determina la sanzione minima della squalifica per 2 gare, ex art.19 comma 4 lett. a) C.G.S., che risulta correttamente applicata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Eurotezze di Tezze sul Brenta (Vicenza). Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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