F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 25 febbraio 2009. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 26, COMMI 1 E 5, STATUTO FEDERALE : “ALLA LUCE DELLE SUDDETTE DISPOSIZIONI E DI OGNI ALTRA NORMA FEDERALE APPPLICABILE ALLA FATTISPECIE, SI CHIEDE DI CONOSCERE SE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE PER IL PROSSIMO QUADRIENNIO, DEBBANO ESSERE CONVOCATI E PARTECIPARE I COMPONENTI NUOVI GIÀ ELETTI, AI QUALI SAREBBE GARANTITA LA PRESENZA IN CONSIGLIO IN VIRTÙ DELLE CARICHE DA LORO RICOPERTE”

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CGF del 25 febbraio 2009. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL’ART. 26, COMMI 1 E 5, STATUTO FEDERALE : “ALLA LUCE DELLE SUDDETTE DISPOSIZIONI E DI OGNI ALTRA NORMA FEDERALE APPPLICABILE ALLA FATTISPECIE, SI CHIEDE DI CONOSCERE SE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE PER IL PROSSIMO QUADRIENNIO, DEBBANO ESSERE CONVOCATI E PARTECIPARE I COMPONENTI NUOVI GIÀ ELETTI, AI QUALI SAREBBE GARANTITA LA PRESENZA IN CONSIGLIO IN VIRTÙ DELLE CARICHE DA LORO RICOPERTE” Con atto del 24.2.2009 il Presidente Federale ha richiesto a questa Corte di Giustizia un parere interpretativo così come descritto in epigrafe. La Corte osserva che il Consiglio Federale è uno degli organi della Federazione (art. 5 Statuto). Si tratta di un organo collegiale e, come tale, ad esso si applicano le disposizioni contenute nell’art. 28 dello Statuto rispetto alla propria decadenza. Tale norma prevede che “ove non altrimenti previsto dal presente Statuto, qualsiasi organo federale collegiale decade di diritto al venir meno per qualsiasi causa della maggioranza dei suoi componenti…”. Nel caso di specie tale circostanza non si è verificata, né ricorre alcuna diversa previsione statutaria. Inoltre, occorre rilevare, che l’elezione dell’Organo avviene mediante un procedimento complesso articolato in più momenti; che si perfeziona “con l’elezione del Presidente da parte dell’Assemblea Federale” (art. 26, comma 5). L’intervenuta elezione da parte di alcune Componenti e Divisioni dei rispettivi Presidenti, quindi, costituisce una delle fasi propedeutiche al perfezionamento dell’elezione del nuovo Consiglio Federale, che l’art. 26, comma 4, prevede avvengano “almeno otto giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’Assemblea Federale elettiva…”. Deve, pertanto, ritenersi che il Consiglio Federale, nell’attuale composizione, sia tuttora in carica sino al definitivo perfezionamento della costituzione del nuovo Consiglio Federale. L’elezione dei membri del quale, anziché già in parte intervenuta, potrà esplicare i propri effetti solo a partire da tale momento. P.Q.M. nelle suesposte considerazioni è il parere.
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