COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 13/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA CAMPOFILONE avverso sanzioni merito gara Campofilone – Montalto, del 14.2.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 127 del 18.2.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 142 del 13/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA CAMPOFILONE avverso sanzioni merito gara Campofilone – Montalto, del 14.2.2009 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 127 del 18.2.2009. Con nota del 21 febbraio 2009 la Polisportiva Campofilone preannunciava reclamo avanti questa Commissione avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo in merito alla gara indicata in epigrafe, chiedendo contestualmente e ricevendo, in pari data, copia degli atti ufficiali. La medesima Società non inviava il preannunciato gravame entro i termini di rito. LA COMMISSIONE visto l’art. 33, commi 8° e 12°, del Codice di giustizia sportiva, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Campofilone ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola sul conto della medesima Società.
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