COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. OLIMPIA FERMO avverso sanzioni merito gara Olimpia Fermo – Montefiore, del 20.2.2009 – Coppa Marche di Terza Categoria Ascoli – Com. Uff. n. 50 del 4.3.2009 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. OLIMPIA FERMO avverso sanzioni merito gara Olimpia Fermo – Montefiore, del 20.2.2009 – Coppa Marche di Terza Categoria Ascoli - Com. Uff. n. 50 del 4.3.2009 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Paglialunga Michele, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 aprile 2009 per il comportamento da questi tenuto, nel corso della gara, nei confronti dell’arbitro. Lo stesso Giudicante comminava all’A.S.D. Olimpia Fermo la sanzione dell’ammenda di € 50,00 per aver permesso, al termine dell’incontro, l’ingresso nel recinto di gioco di estranei che insultarono ripetutamente il direttore di gara. Avverso tali sanzioni ha proposto tempestivo reclamo l’A.S.D. Olimpia Fermo chiedendone, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione. A dire della reclamante, il contatto fisico tra il proprio tesserato e l’arbitro fu minimo e senza conseguenza alcuna, posto in essere al solo fine di chiedere spiegazioni. Richiamava inoltre altra delibera del medesimo Giudice Sportivo che avrebbe valutato analoga fattispecie meritevole di minor sanzione. Infine, ad ulteriore sostegno della propria richiesta, la reclamante evidenziava l’assenza di precedenti specifici a carico del proprio tesserato. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito di avere espulso il calciatore Paglialunga, al 25° minuto del secondo tempo, perché, dopo avergli comminato un’ammonizione, lo stesso lo insultava e gli dava, con gesto di stizza, una spinta al petto, facendolo indietreggiare di un passo, ma senza procurargli alcuna conseguenza. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’arbitro e la reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame nella parte inerente la sanzione dell’ammenda comminata alla Società in quanto inferiore al minimo impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. d) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che la condotta del Paglialunga sia stata offensiva ed irriguardosa nei confronti del direttore di gara, soprattutto sotto il profilo del suo rilevante significato simbolico, come tale censurabile, ma, nel contempo, priva di quei requisiti che caratterizzano e qualificano l’azione violenta; • ritenuto, pertanto, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, tenuto conto altresì dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Olimpia Fermo, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente la sanzione dell’ammenda ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. d) del Cgs; - lo accoglie, per l’effetto riducendo a cinque giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Paglialunga Michele. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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