COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VIRTUSPENTA LABOR avverso sanzioni merito gara Agugliano Polverigi – Virtuspenta Labor, del 28.2.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 137 del 4.3.2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VIRTUSPENTA LABOR avverso sanzioni merito gara Agugliano Polverigi – Virtuspenta Labor, del 28.2.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 137 del 4.3.2009. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Megna Riccardo, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento da questi tenuto, a fine gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Virtuspenta Labor, lamentando l’eccessività della sanzione impugnata e chiedendone, pertanto, un’equa riduzione. Deduceva la reclamante che il Megna, nell’occasione, avrebbe agito mosso da un momento di rabbia, ma senza alcuna intenzione di arrecare danni all’arbitro. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore sanzionato. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata, peraltro non contestata dalla reclamante, la responsabilità del Megna in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso, al termine dell’incontro, dapprima smodatamente protestato nei confronti dell’arbitro e poi lanciatogli una borraccia piena d’acqua che lo attingeva al torace, senza provocargli conseguenze; • ritenuto che non si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, dovendo reputare l’episodio grave per il contenuto della gestualità, aldilà delle irrilevanti conseguenze. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Virtuspenta Labor ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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