COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VILLA 2003 avverso sanzioni merito gara Villa 2003 – Appignanese, del 28.2.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 137 del 4.3. 2009.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 146 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. VILLA 2003 avverso sanzioni merito gara Villa 2003 – Appignanese, del 28.2.2009 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 137 del 4.3. 2009. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’allenatore Pazzarelli Marco, asseritamene tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 22 aprile 2009 per il comportamento offensivo e minaccioso da questi tenuto, nel corso ed al termine della gara, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Villa 2003, contestando in parte la veridicità del referto arbitrale, lamentando l’eccessività della sanzione comminata al proprio tesserato e chiedendone, pertanto, un’equa riduzione. In particolare, la reclamante contestava il comportamento ascritto a fine gara al Pazzarelli, in quanto questi non sarebbe stato presente, trovandosi al di fuori del recinto di gioco. A sostegno della propria ricostruzione dei fatti, in via istruttoria, chiedeva un confronto con l’ufficiale di gara. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rigettata la richiesta istruttoria della reclamante di un confronto con l’arbitro in quanto non consentito a norma dell’art. 34, comma 5, del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale evidenzia che la condotta del Pazzarelli si estrinsecò sostanzialmente in una smodata e reiterata protesta, priva tuttavia di contenuti di concrete minacce nei confronti dell’arbitro; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Villa 2003, per l’effetto riducendo al 3 aprile 2009 la squalifica dell’allenatore Pazzarelli Marco. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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