COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.107 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.S.D. MONTI DAUNI – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORI E AMMENDA – DECISIONE G.S. C.U. N. 100 (GARA GUGLIONESI – MONTI DAUNI DEL 1°.03.2009 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 8^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale n.107 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 5.2.1. A.S.D. MONTI DAUNI – AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORI E AMMENDA – DECISIONE G.S. C.U. N. 100 (GARA GUGLIONESI – MONTI DAUNI DEL 1°.03.2009 – CAMPIONATO ECCELLENZA – 8^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti il referto arbitrale, il supplemento di rapporto a firma del direttore di gara ed il rapporto del commissario di gara, osserva quanto segue. La società ricorrente chiede il “ridimensionamento” delle sanzioni inflitte dal G.S. ai calciatori Marchese Michele e Lo Vasto Giuseppe con motivazioni che non possono essere prese in considerazioni da parte di questa Commissione Disciplinare. La valutazione sulla entità delle sanzioni deve essere fatta tenendo conto di quanto si è verificato effettivamente e del comportamento posto in essere dai tesserati. Non è possibile in questa sede tenere conto delle sanzioni inflitte dal G.S. ad altri tesserati per le azioni poste in essere da questi. Nel caso in esame quanto verificatosi viene riportato in modo preciso e completo negli atti ufficiali di gara, che si ricorda sono fonte privilegiata di prove, e da essi si rilevano comportamenti che non possono trovare riduzione di pena. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso proposto dalla società A.S.D. Monti Dauni, confermando le squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Marchese Michele e Lo Vasto Giuseppe. Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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