COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S.D. SAN CASSIANO – U.S. NERETINA CALCIO del 12 ottobre 2008 (Reclamo della società A.S.D. SAN CASSIANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27 in data 16/10/2008 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 19/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Gara: A.S.D. SAN CASSIANO - U.S. NERETINA CALCIO del 12 ottobre 2008 (Reclamo della società
A.S.D. SAN CASSIANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a
carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 27
in data 16/10/2008 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letta la relazione della Procura Federale del 6 febbraio 2009 che conclude affermando che, a fine gara
innanzi citata, il sig. PRESICCE Donato Gianpiero si introdusse nello stanzino dell’arbitro, assumendo
nei suoi confronti un comportamento ingiurioso e antisportivo;
rilevato che, nonostante la convocazione effettuata con raccomandata A.R. del 9 marzo 2009, il sig.
PRESICCE Donato Gianpiero non è comparso dinanzi a questa Commissione Disciplinare
Territoriale;
ritenuta pertanto la sua responsabilità per i fatti addebitati
PQM;
DELIBERA
infliggersi al sig. PRESICCE Donato Gianpiero la inibizione fino al 30 giugno 2009;
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