COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: U.S. MATINUM – A.S.D. CIVILIS ATLETICO del 8 febbraio 2009 (Reclamo della società U.S. MATINUM in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1000,00 e dei calciatori LATINO Matteo, BISCEGLIA Francesco, SCIARRA Michele, dell’allenatore TOTARO Carlo e la squalifica del campo di tre giornate a porte chiuse in campo neutro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 49 in data 12/2/2009 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: U.S. MATINUM - A.S.D. CIVILIS ATLETICO del 8 febbraio 2009 (Reclamo della società U.S. MATINUM in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 1000,00 e dei calciatori LATINO Matteo, BISCEGLIA Francesco, SCIARRA Michele, dell’allenatore TOTARO Carlo e la squalifica del campo di tre giornate a porte chiuse in campo neutro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 49 in data 12/2/2009 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che il reclamo proposto dall’allenatore sig. TOTARO Carlo, già in parte contenuto nel reclamo proposto dalla società U.S. MATINUM, và riunito per identità oggettiva a quest’ultimo reclamo; considerato che il comportamento assunto dal sig. TOTARO Carlo, pur nella sua violenza antisportiva nei confronti dell’arbitro può essere sanzionato in misura ridotta in applicazione delle attenuanti generiche ricorrenti nella specie, fino al 31.12.2011 (richiesta di scuse all’arbitro, rese pubbliche a fine gara e alla presenza della forza pubblica); ritenuto che per i fatti occorsi più adeguata si appalesa la sanzione della squalifica di campo per tre gare a porte chiuse ed in campo neutro e non anche con l’aggiunta dell’ammenda che va pertanto revocata; rilevato infine che la sanzione inflitta al calciatore LATINO Matteo può essere contenuta entro il 12.2.2010 ai sensi dell’art. 19 n. 4 lettera d mentre, vanno confermate nel resto le impugnate decisioni per i calciatori BISCEGLIA Francesco e SCIARRA Michele le cui sanzioni si appalesano adeguate alle infrazioni dagli stessi commesse; PQM; DELIBERA ridursi al 31 dicembre 2011 la inibizione inflitta all’allenatore TOTARO Carlo; ridursi al 12 febbraio 2010 la squalifica inflitta al calciatore LATINO Matteo; revocarsi l’ammenda di € 1000,00, confermando nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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