COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. ANTONIANA ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 12.02.2009. Gara Antoniana / Azzurra Monserrato del 07.02.2009.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 19/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. ANTONIANA ( Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Cagliari ) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 28 del 12.02.2009. Gara Antoniana / Azzurra Monserrato del 07.02.2009. La Società Antoniana ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo, relativa alla gara di cui in epigrafe, con la quale il calciatore Addari Gianfranco è stato squalificato fino al 07.02.2014, perché “ dopo la notifica del provvedimento di espulsione, prima ingiuriava e minacciava pesantemente il direttore di gara, poi lo colpiva violentemente con un calcio alla gamba, provocandogli forte dolore; sebbene bloccato dai compagni di squadra, continuava ad insultare e minacciare l’arbitro, tentando ripetutamente, di colpire lo stesso arbitro con altri calci. Si evidenzia che il direttore di gara, seppur dolorante, decideva di concludere la gara, data l’esiguità del tempo mancante al termine della medesima”. La reclamante impugna la delibera, affermando che il calciatore si sarebbe limitato a sollevare severe critiche verso l’operato dell’arbitro e a tentare di avere con lui un confronto fisico, senza peraltro colpirlo. Il Vice Presidente della Società, nel corso dell’audizione avanti la Commissione, ha riferito che l’arbitro, pur avendo espulso l’Addari, non aveva rilevato il suo numero poiché indossava la tutta sociale; quindi, a fine gara, si era rivolto a lui accusandolo inizialmente di essere l’autore dell’aggressione. Chiarito l’equivoco, era stato lui stesso ad informarlo sul corretto nominativo del calciatore espulso dalla panchina. Il medesimo ha poi comunque negato che l’Addari abbia colpito l’arbitro con un calcio. Il direttore di gara, sentito anch’egli dalla Commissione, ha confermato quanto riferito dal rappresentante della reclamante, precisando di non avere inizialmente identificato l’autore del fatto, in quanto questi si trovava seduto in panchina ed indossava la tuta sociale; ed ha aggiunto di avere appurato che il predetto giocatore doveva effettivamente essere identificato in Gianfranco Addari, controllando la foto apposta sul suo documento d’identità. L’arbitro ha poi confermato di essere stato colpito con un calcio, richiamando in proposito un certificato medico rilasciatogli in data 09.02.2009, del quale risulta una “ forte algia e contrattura coscia sinistra in seguito a contusione” con prognosi di quattro giorni. La Commissione, sulla scorta di quanto rappresentato dall’arbitro nel referto e nelle dichiarazioni orali, nonché dalla certificazione sanitaria in atti, ritiene provato l’episodio addebitato al calciatore Addari ed in particolare il fatto che il medesimo abbia colpito il direttore di gara con un calcio volontario. La Commissione ritiene peraltro che la sanzione irrogata debba essere adeguatamente ridotta, in quanto la condotta del calciatore, pur realizzando gli estremi della violenza, ha cagionato all’arbitro conseguenze lesive di modesta entità. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica al calciatore Addari Gianfranco fino al 07 agosto 2011. Dispone il non addebito della tassa.
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