COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°281 del 13/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. Monforte (ME) avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo a margine della gara: A.S.D. Monforte – A.S.D. Bastione del 14.2.2009 – Campionato di Seconda Categoria – C.U. n. 246 del 19.02.2009 – Procedimento 184/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°281 del 13/03/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
A.S.D. Monforte (ME) avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo a margine della gara: A.S.D. Monforte – A.S.D. Bastione del 14.2.2009 – Campionato di Seconda Categoria – C.U. n. 246 del 19.02.2009 -
Procedimento 184/A
Dall’esame delle risultanze degli atti della gara a margine indicata, il Giudice di 1° grado ha assunto i seguenti provvedimenti:
A) Squalifica del campo di giuoco fino al 31.12.2009;
B) Punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di sei punti nella classifica;
C) Inibizione a tutto il 30.09.2009 a carico del Dirigente Midili Nicolino;
D) Inibizione a tutto il 30.09.2009 a carico del Dirigente Basile Gaetano;
E) Squalifica fino al 14.02.2014 a carico del calciatore Midili Antonino in atto capitano di squadra;
F) Squalifica per sei gare a carico del calciatore Basile Natalino;
Avverso i predetti provvedimenti ricorre la Società A.S.D. Monforte impugnandoli sia per una distorta realtà dei fatti avvenuti, sia per una contraddizione nella riportazione degli episodi occorsi all’Arbitro certamente influenzato nella stesura del proprio rapporto di gara dall’aggressione subita:
La ricorrente si dilunga nel suo gravame ad elencare una serie di episodi e circostanze esimenti, in buona misura, della responsabilità a carico della stessa statuita, a suo parere, oltremodo sproporzionata.
Chiede che vengano ammesse, in via istruttoria, mezzi di prova che la scagionerebbero, a suo dire, di determinate imputazioni accusatorie e penalizzanti.
Conclude chiedendo, in via principale, la revoca dei provvedimenti impugnati ed in subordine la riforma degli stessi nella misura alquanto riduttiva, inquadrando, in buona sostanza, nella loro reale portata e collocazione, gli episodi contestati oggetto del giudicato di 1° esame;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, sentito il rappresentante della ricorrente, osserva:
Preliminarmente va ricordato che le norme regolamentari federali non consentono l’assunzione di prove testimoniali o dichiarazione di terzi con finalità esimenti di colpevolezza;
Nel merito, il circostanziato rapporto di gara evidenzia, senza postulazione di dubbio alcuno, che gli episodi oggetto di giudizio di 1° grado, si sono realmente verificati; Gli stessi sono alquanto gravi e legittimamente censurati, non sono sostanzialmente riconducibili, a sostegno delle richieste invocate nell’atto di appello, particolari di contenuto non sostanziale (decisioni tecniche del Direttore di gara; interventi a protezione dell’Arbitro dovuti, però, da norme regolamentari; proteste sia pur vibrati ma comprensibili) laddove la stessa ricorrente ammette che si sono verificati inqualificabili episodi minacciosi e aggressivi in danno dell’Arbitro, sopratutto da parte dei propri sostenitori indubbiamente da condannare.
Nel contesto merita particolare attenzione la punizione processuale del calciatore – capitano Midili Antonino, chiamato a rispondere della condotta di squadra in campo a norma dell’art. 3 comma 2) C.G.S.,
La sua eventuale responsabilità, in merito, va collocata in occasione dell’aggressione subita dall’Arbitro, al 27’ del secondo tempo, preceduta da condotta minacciosa ed aggressiva da parte di alcuni sostenitori dell’odierna ricorrente riusciti a penetrare nel terreno di giuoco.
L’aggressione subita dall’Arbitro e debitamente riportata nel rapporto di gara, indica, nella sua esecuzione e consumazione, la principale partecipazione di “altra gente”, locali sostenitori, penetrati nel terreno di giuoco dopo aver forzato la recinzione.
Verosimilmente in quel concitato momento, culminato con l’aggressione all’Arbitro, non può escludersi del tutto la presenza di calciatori locali;
Non è dato, però, conoscere le singole e personali attività criminose, cosa, invece, accertabile quando trattasi di condotta aggressiva posta in essere da soli calciatori rimasti non identificati, che
integrano le previsioni di cui all’art. 3 comma 2) C.G.S.;
Ogni altro episodio, circostanza, e condotta consumata, non merita considerazioni esimenti di responsabilità così come statuita dal Giudice Sportivo con la quantificazione delle relative sanzioni determinate da questo Organo Decidente come in dispositivo;
Così osservando,
DELIBERA
Di determinare AL 30.09.2009 la squalifica del campo di giuoco della A.S.D. Monforte;
Di determinare la penalizzazione inflitta alla Società A.S.D. Monforte in 3 (tre) punti nella classifica di competenza;
Di determinare a tutto il 30.06.2009 la squalifica a tutti gli effetti a carico del calciatore – capitano Midili Antonino;
Confermando nel resto ogni altro provvedimento;
Senza addebito di tassa.
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