COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°281 del 13/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE AS Città di Acireale Avverso squalifica per cinque giornate calciatore Russo Cirino – Campionato Promozione girone/C gara Troina Città di Acireale del 22 febbraio 2009 C.U. n . 257 LND del 26 febbraio 2009 Procedimento 197/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°281 del 13/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE AS Città di Acireale Avverso squalifica per cinque giornate calciatore Russo Cirino – Campionato Promozione girone/C gara Troina Città di Acireale del 22 febbraio 2009 C.U. n . 257 LND del 26 febbraio 2009 Procedimento 197/A Con appello ritualmente proposto la società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato adducendo che la sanzione inflitta al calciatore non sia commisurata alla natura dei fatti commessi. Nello specifico sostiene la ricorrente che il danneggiammento della porta degli spogliatoi non sia addebitabile al calciatore oggi sanzionato, mentre il contegno irriguardoso posto in essere dal Cirino non si sia estrinsecato come sostenuto dall’arbitro. La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara osserva: Dal rapporto del Direttore di gara si evincono con chiarezza le modalità della condotta antisportiva posta in essere dal tesserato dalla società appellante e segnatamente: Le reiterate frasi offensive rivolte all’arbitro dopo l’espulsione; Il contegno irriguardoso nei confronti del pubblico Il danneggiamento della porta degli spogliatoi E’ evidente, pertanto, che sussistono elementi chiari per ritenere integrata la condotta illecita del calciatore, non potendo avere alcun pregio le doglianze difensive, tuttavia ritiene questa decidente che la sanzione possa essere ridotta, come da dispositivo, avuto riguardo all’entità dei fatti P.Q.M. DELIBERA Di determinare a quattro le gare di squalifica per il calciatore Russo Cirino Senza addebito della relativa tassa reclamo
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