COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°281 del 13/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Piero Mancuso (Me) avverso decisone del Giudice Sportivo di ripetizione della gara per causa di forza maggiore Campionato 1^ Categoria girone c Gara: Piero Mancuso – Alcara del 14 Febbraio 2009 C.U. 257 LND del 26 Febbraio 2009 Procedimento 202/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°281 del 13/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Piero Mancuso (Me) avverso decisone del Giudice Sportivo di ripetizione della gara per causa di forza maggiore Campionato 1^ Categoria girone c Gara: Piero Mancuso - Alcara del 14 Febbraio 2009 C.U. 257 LND del 26 Febbraio 2009 Procedimento 202/A La società Piero Mancuso ha inoltrato rituale appello avverso la decisone in epigrafe sostenendo che non è riconducibile al caso in esame il riconoscimento dell’impedimento per causa di forza maggiore perché la società Alcara non avrebbe provveduto ad adottare ogni qualsiasi precauzione necessaria per superare gli impedimenti ed assicurare la regolare partecipazione alla gara di ché trattasi. La Commissione Disciplinare esaminati gli atti Ufficiali e i motivi del ricorso, valuta tuttavia che gli impedimenti alla partecipazione alla gara denunciati dalla società Alcara sono di riscontro oggettivo e non sono in alcun modo addebitabili a negligenze della società o ovvero da comportamenti omissivi. Nel caso in esame la causa di forza maggiore va identificata nell’incontestabili straordinarie avverse condizione atmosferiche che impongono di non pretendere che le società interessate debbano adottare illogiche e rischiose scelte che possano minare la incolumità degli atleti P.Q.M. DELIBERA Di rigettare il reclamo inoltrato dalla società ASD Piero Mancuso confermando la ripetizione della gara non disputata e per l’effetto di addebitare la dovuta tassa reclamo nella misura di € 130,00
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