COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°293 del 19/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE USD Universal Misterbianco – avverso squalifica calciatore Negrone Ivan per tre gare Campionato Eccellenza girone B gara Enna Calcio – Universal Misterbianco del 08 marzo 2009 – C.U. 281 LND Procedimento 219/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°293 del 19/03/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
USD Universal Misterbianco - avverso squalifica calciatore Negrone Ivan per tre gare Campionato Eccellenza girone B gara Enna Calcio – Universal Misterbianco del 08 marzo 2009 – C.U. 281 LND
Procedimento 219/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente in ordine alla squalifica inflitta al proprio tesserato perché ritenuta eccessiva rispetto a quanto realmente accaduto nel terreno di gioco. Secondo la difesa articolata l’appellante ritiene che si era trattato di fallo di ostruzione e ne chiede, coseguentemente, una riduzione della squalifica inflitta in primo grado.
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e rilevato che nel referto arbitrale si legge “colpiva volontariamente un avversario “ e tale comportamento non può essere considerato come si legge nelle difese articolate si ritiene che non può essere accolto il reclamo proposto.
P.Q.M.
DELIBERA
Di rigettare l’appello come sopra proposto e addebitare la relativa tassa reclamo di Euro 130,00
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