COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°293 del 19/03/2009 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD Madonie Polizzi Calcio (PA) – avverso squalifiche calciatore Pantina Gandolfo per otto gare e per il calciatore Librizzi Giovanni per quattro gare squalifiche calciatori Ficile Ennio, Ficile Edoardo, Russo Alesi Fabio per due gare e squalifica calciatore Liarda Vincenzo per una gara – Campionato seconda categoria/C – Gara Città di Pettineo – Madonie Polizzi del 11 marzo 2009- C.U. N.283 LND del 13 marzo 2009 Procedimento 220/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°293 del 19/03/2009
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
ASD Madonie Polizzi Calcio (PA) – avverso squalifiche calciatore Pantina Gandolfo per otto gare e per il calciatore Librizzi Giovanni per quattro gare squalifiche calciatori Ficile Ennio, Ficile Edoardo, Russo Alesi Fabio per due gare e squalifica calciatore Liarda Vincenzo per una gara - Campionato seconda categoria/C - Gara Città di Pettineo - Madonie Polizzi del 11 marzo 2009- C.U. N.283 LND del 13 marzo 2009
Procedimento 220/A
La Società Madonie Polizzi Calcio ha inoltrato appello avverso le squalifiche in epigrafe sostenendo per quanto ai calciatori Pantina Gandolfo e Librizzi Giovanni che gli stessi non si erano resi assolutamente responsabili delle irregolari comportamenti riferiti dall’arbitro, ed ugualmente sostenendo che gli altri calciatori sanzionati avevano solo discusso animatamente tra di loro senza mai rivolgersi all’ufficiale di gara.
La Commissione Disciplinare pèreliminarmente evidenzia che a norma dell’art.45 comma 3/a non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti disciplinari fino a due giornate di gara e pertanto non può procedersi con esame di merito per le posizioni dei calciatori Ficile Ennio, Ficile Edoardo, Russo Alesi Fabio e Liarda Vincenzo.
Per quanto poi ai calciatori Pantina Gandolfo e Librizzi Giovanni si evidenzia che a norma di regolamento i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara. Per tale motivo non può essere posto in dubbio che il comportamento dei due calciatori in argomento è stato quello,deprecabile, offensivo e minaccioso, rilevabile dal referto dell’arbitro. Tali comportamenti sono senz’altro meritevoli di adeguate sanzioni quali quelle adottate dal Giudice di primo esame e pertanto
P.Q.M.
DELIBERA
Di rigettare il ricorso inoltrato dalla società ASD Madonie Polizzi Calcio confermando le squalifiche dei calciatori Pantina Gandolfo (otto gare), Librizzi Giovanni (quattro gare) e l’inappellabilità per regolamento delle squalifiche dei calciatori Ficile Ennio (due gare), Ficile Edoardo (due gare), Russo Alesi Fabio (due gare), Liarda Vincenzo (una gara), tutti della società Madonie Polizzi Calcio.
Per l’effetto con l’addebito della dovuta tassa reclamo nella misura di Euro 130,00.
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