COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 18 Marzo 2009 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RICORSO A.C.D. TEAM S.LUCIA GOLOSINE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 56 dell’11/3/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Colombari Alessandro – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 del 18 Marzo 2009
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.2. RICORSO A.C.D. TEAM S.LUCIA GOLOSINE
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto
n. 56 dell’11/3/2009 – Squalifica per tre giornate giocatore Colombari Alessandro – Campionato di
Promozione
La Società ACD Team S.Lucia Golosine ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale
Regionale, pubblicata con il Comunicato n. 56 dell’11/3/2009 del C.R. Veneto, con la quale é stata assunta la sanzione
della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Colombari Alessandro : “per aver colpito al volto con un calcio un
avversario steso a terra”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società ACD Team S.Lucia Golosine;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentiti per le vie brevi l’arbitro e l’assistente che ha segnalato il fatto al primo, il quale ultimo ha confermato che il
calciatore Colombari ha colpito con un calcetto al volto un avversario steso a terra, seppur in modo lieve e senza
cagionare danno fisico;
ritenuta pertanto integrata la fattispecie di condotta violenta e congrua, di conseguenza, la sanzione applicata dal Giudice
Sportivo di primo grado
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di rigettare il ricorso proposto dall’ACD Team S. Lucia Golosine;
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Colombari Alessandro;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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