COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUATTRO STRADE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MACCIONI NICOLA E DELL’AMMENDA € 200 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 43 DEL 5.3.2009 (Gara: QUATTRO STRADE – PRO CALCIO SABINA del 1.3.2009 – Camp. Giovanissimi Provinciale Rieti)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ QUATTRO STRADE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MACCIONI NICOLA E DELL’AMMENDA € 200 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 43 DEL 5.3.2009 (Gara: QUATTRO STRADE – PRO CALCIO SABINA del 1.3.2009 – Camp. Giovanissimi Provinciale Rieti) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; ritenuto che alcune argomentazioni poste in essere dalla Società QUATTRO STRADE, in merito alla sanzione inflitta al calciatore MANCIOCCHINI NICOLA, possono essere prese parzialmente in considerazione, in quanto il calciatore in argomento, a fine partita, rivolgeva all’arbitro solamente espressione particolarmente oltraggiosa, per cui la sanzione stessa può essere lievemente ridotta, rapportando la stessa secondo gli abituali parametri adottati in situazioni simili; non sono invece accoglibili, a parere di questa Commissione Disciplinare, le lamentele avanzate dalla ricorrente in merito alla richiesta di riduzione dell’ammenda, in quanto l’arbitro, nel proprio rapporto evidenzia che, al termine dell’incontro, tesserati non individuati, lo insultavano gravemente e ripetutamente mentre altro tesserato colpiva con calci l’autovettura dell’arbitro stesso senza provocargli danni, e che pertanto l’ammenda è del tutto congrua rispetto a quanto accaduto. Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore MACCIOCCHINI NICOLA da 5 a 4 gare e di confermare l’ammenda di € 200 a carico della Società QUATTRO STRADE. La tassa reclamo va incamerata.
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