COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SABAUDIA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CESTRA FABRIZIO E L’AMMENDA DI € 250,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 DEL 12.3.2009 (Gara: SABAUDIA C5 – CITTA’ DI COLLEFERRO del 5.3.2009 – Campionato C5 C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 26/03/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ SABAUDIA CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CESTRA FABRIZIO E L’AMMENDA DI € 250,00 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 DEL 12.3.2009 (Gara: SABAUDIA C5 – CITTA’ DI COLLEFERRO del 5.3.2009 – Campionato C5 C2) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società SABAUDIA C5 chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio calciatore CESTRA FABRIZIO per la mancanza di responsabilità del calciatore per i fatti a lui addebitati nonché la riduzione dell’ammenda a carico della stessa in quanto ritenuta eccessiva. Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore in questione, veniva espulso al 28 del II tempo e a fine gara, in compagnia di altre persone, entrava nello spogliatoio dell’arbitro provando ad aggredirlo. La squalifica del CESTRA deve, quindi, ritenersi congrua, non ritenendo assumibili le rimostranze della ricorrente. Ritenuto infine che, alla luce di quanto riportato dall’arbitro nel dettagliato e preciso referto che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, non sussistono elementi tali da consentire una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società reclamante, così come richiesto nel ricorso, e che la stessa sanzione appare congrua in relazione ai gravi episodi di fine gara; Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la squalifica per 3 gare a carico del calciatore CESTRA FABRIZIO e l’ammenda di € 250 a carico della Società SABAUDIA CALCIO A 5. La tassa reclamo va incamerata.
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